News

Finanziaria 2007: disposizioni in materia di rifiuti

» 15.12.2006

Le disposizioni in materia di rifiuti riportate nel maxiemendamento governativo al DDL finanziaria 2007 prendono in considerazione i seguenti aspettii:

Ø il rinvio del termine per le discariche al 31.12.2007 per i nuovi criteri di conferimento dei rifiuti, senza però il riferimento al comma 1 lett. p), dell'art 6 del D.Lgs 36/03 e quindi rimane escluso, salvo interventi successivi, il rinvio per i rifiuti con p.c.i. > di 13.000 kJ/kg, (probabilmente dovuto al fatto che l'emendamento era già stato approvato dalla V Commisione Senato);
Ø incremento degli obiettivi, a livello ATO delle raccolte differenziate, motivate dai "rilevanti risparmi" di spesa e una "efficace utilizzazione delle risorse finanziarie", con previsione di intervento delle Regioni, in caso di inadempienza, con Commissari ad acta. Gli obiettivi di RD mirano a "rendere concretamente realizzabile l’obbiettivo "rifiuti zero";

Ø l'invarianza del regime di prelievo relativo alla gestione dei RU per il 2007;
Ø il ritorno alle norme del D.Lgs Ronchi per la definizione di criteri nazionali di assimilazione dei rifiuti;
Ø la realizzazione di un programma per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi di plastica per l'asporto di merci;
Ø lo stanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione di un sistema integrato di controllo per la tracciabilità dei rifiuti, sistema che dovrebbe portare al superamento del MUD nell'ambito delle modifiche del D.Lgs 152/06
Ø l’istituzione di un fondo di solidarietà per interventi diretti ad agevolare un maggior accesso alle risorse idriche a livello universale da costituire con l'applicazione di un contributo di 0,1 centesimo di € per ogni bottiglia di acqua minerale in materiale plastico.

Per quanto riguarda le modifiche al sistema di incentivazione CIP6 e alle fonti energetiche rinnovabili (FER), è stata modificata la versione che faceva salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi per il CIP 6 ai soli impianti "già autorizzati e operativi", con "autorizzati e di cui è stata avviata concretamente la realizzazione" anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Sulla materia sono intervenute, con specifici comunicati, FISE Assoambiente e Federambiente che hanno contribuito a rimediare all'errore e riportare la proposta all'attuale versione. Sono stati inoltre soppressi gli incentivi FER per la quota non biodegradabile dei rifiuti e per i combustibili. Pertanto, nel sistema delle FER, per i rifiuti urbani ed industriali, rimangono incentivabili esclusivamente le frazioni biodegradabili.

Per quanto concerne i lavori, la Conferenza dei capigruppo del Senato, ha stabilito all'unanimità l'organizzazione dei tempi relativi alla votazione del maxiemendamento alla Finanziaria sul quale il Governo ha posto la fiducia.

Il 14 dicembre alle 10.00 il Presidente della Commissione Bilancio Sen Morando riferirà sui profili di copertura finanziaria del maxi emendamento. Successivamente si aprirà la discussione generale che proseguirà fino alle 18.00 di venerdì,15 dicembre, quando in diretta televisiva, inizieranno le dichiarazioni di voto e successivamente avverrà la votazione. Infine verrà votata la nota di variazione al Bilancio e da ultimo il ddl di bilancio.

Il testo del maxi emendamento del Governo è disponibile sulla home page del sito del Senato http://www.senato.it, in formato pdf, (circa 24 mega).

Allegato

ART 1

[…]

Comma 184

27. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b-bis) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

[…]

Comma 1111

638-bis Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un Commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.

638 ter Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 638 bis è stabilita con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la conferenza Stato/Regioni in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti 0".

[…]

Comma 1118

644-bis. Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti

Comma 1119

644-bis. Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti gia’ autorizzati e di cui sia stata avvia concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 644 –ter.

Comma 1120

644 -ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita’ di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibìli alle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n, 400 a definire le condizioni e le modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l’entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge , tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui i prezzi dell’energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

Comma 1121

644-quater. E’ fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11 comma 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n.35 convertito in legge con modificazioni con legge 14 maggio 2005 n. 80

Comma 1122

645 -quinquies. Conseguentemente:

a) Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono soppressi; all’articolo 20, comma 6 del medesimo decreto le parole "e da rifiuti" sono soppresse;

b) Alla legge 9 gennaio 1991 n. 9, articolo 22, al comma 1 sono soppresse le parole: "o assimilate", al comma 5 è soppresso l’ultimo periodo, al comma 7 sono soppresse le parole:

"e assimilate";

c) Alla legge 9 gennaio 1991 n.9, nei titoli degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;

d) Alla legge 10 gennaio 1991 n.10, all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate", le parole "ed inorganici"sono soppresse; è inoltre soppresso il secondo periodo; all’articolo 11 della medesima legge, nel titolo, le parole "o assimilate" sono soppresse; all’ articolo 26, comma 76 della medesima legge le parole "o assimilate" sono soppresse;

e) Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, comma 15, le parole "e inorganici" sono soppresse;

f) Alla legge i marzo 2002, n. 39, all’articolo 39, comma 1, la lettera e) è soppressa;

g) Alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo i il comma 71 è abrogato;

h) Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229 il comma 6 è abrogato;

i) Al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504, all’articolo 52, comma 3, sono cancellate le parole "ed assimilate"

[…]

Comma 1131

649-bis. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall’anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

Comma 1132

649-ter. Il programma di cui al comma 649bìs, definito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio de1 Maree con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

Comma 1133

649-quater. Per l’avvio del programma di cui ai commi 649bis e 649ter è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul" fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.

[…]

Comma 1288

767 bis. E’ istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.


    News recenti

    ASSOAMBIENTE ad ECOMONDO 2024 | Palinsesto Talk Ambiente

    Incontri e interviste ai protagonisti della circular economy in diretta streaming dallo Stand dell’Associazione al Pad. B3 n. 207-206.

    Leggi tutto

    Chiusura Uffici |  Pausa estiva

    Gli Uffici FISE rimarranno chiusi per la pausa estiva dal 5 al 23 agosto.

    FISE Augura a Tutti Buone Vacanze!

    Leggi tutto

    ASSOAMBIENTE | PIMBY GREEN 2024 - Vincitori

    Sono stati assegnati i Premi PIMBY GREEN 2024 nel corso dell'evento di Premiazione che si è tenuto a Milano presso Villa Necchi Campiglio il 3 luglio scorso.

    Leggi tutto

    Pagina 1 di 562 pagine  1 2 3 >  Last › Pagina successiva