Circolari

Privacy. Trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone
Circolare n° » 10.11.2014
Con i Provvedimenti 11 settembre 2014, n. 401 e 9 ottobre 2014, n. 448, il Garante privacy ha ritenuto ammissibile l’utilizzo dei dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, per finalità organizzative, produttive e connesse alla sicurezza del lavoro (nello specifico, per ottimizzare la gestione e il coordinamento degli interventi effettuati dai dipendenti con qualifica di tecnico di rete operanti sul territorio, incrementandone la tempestività e migliorando la qualità del servizio, soprattutto in caso di emergenze e/o calamità naturali; per rafforzare le condizioni di sicurezza del lavoro effettuato dai dipendenti con qualifica di tecnico di rete operanti sul territorio, permettendo l'invio mirato di eventuali soccorsi soprattutto in aree non facilmente raggiungibili e comunque di supportare più rapidamente i lavoratori in caso di difficoltà).
A tutela della riservatezza dei dipendenti l'Autorità ha prescritto l'adozione di una serie di accorgimenti e di misure di sicurezza.
In particolare, il Titolare-datore di lavoro dovrà:
- garantire che le informazioni visibili o utilizzabili dall'applicazione installata siano riferibili esclusivamente ai dati di geolocalizzazione e non a ulteriori informazioni (es. dati relativi al traffico telefonico, sms, posta elettronica);
- configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un'icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva. L'icona dovrà essere sempre chiaramente visibile sullo schermo del dispositivo, anche quando l'applicazione lavora in background;
- notificare al Garante privacy il trattamento dei dati relativi alla localizzazione;
- informare, in maniera chiara e completa, i dipendenti interessati in merito alla natura dei dati trattati, alle caratteristiche del dispositivo, alle finalità perseguite, alle ipotesi in cui è consentita la disattivazione della funzione di localizzazione nel corso dell'orario di lavoro e alle conseguenze nel caso in cui la disattivazione avvenga con modalità non consentite;
- attenersi, in quanto applicabili, alle prescrizioni e alle raccomandazioni contenute nelle Linee guida per la posta elettronica e internet (Provv. 1° marzo 2007, n. 13);
- adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31 ss. del Codice privacy al fine di preservare l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati.
Infine, in applicazione della disciplina sul cd. bilanciamento di interessi, l’Autorità ha disposto che il trattamento possa essere effettuato senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati, sussistendo in capo al Titolare un legittimo interesse volto a soddisfare esigenze organizzative, produttive e legate alla sicurezza del lavoro, previa attivazione delle procedure previste dall'art. 4, co. 2, dello Statuto dei lavoratori.
Circolari recenti
Circolare n° 071/2011
Detassazione. Circolare Ministero del Lavoro – Agenzia Entrate 14.2.2011. Accordi di secondo livello.
17.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 068/2011
Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie delle retribuzioni corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (art. 1, comma 47 L. 220/2010) – Regime...
16.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 062/2011
Circolare Ministero del Lavoro n. 5 dell’11 febbraio 2011 avente ad oggetto “Quadro giuridico degli appalti”.
14.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 058/2011
Legge n.183/2010; Collegato lavoro – Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale in materia di contratto a termine.
11.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 058/2011
Legge n.183/2010; Collegato lavoro – Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale in materia di contratto a termine.
11.02.2011 Leggi tuttoPagina 136 di 185 pagine ‹ First < 134 135 136 137 138 > Last › Pagina precedente Pagina successiva