Circolari

Riforma del mercato del lavoro – Articolo 13 d. lgs. n. 276/2003 - Lavoratori svantaggiati – Agevolazioni per le imprese utilizzatrici.
Circolare n° 276/2006 » 11.05.2006
Attraverso la apprezzabile dote di incentivi economici e normativi alla quale possono accedere le agenzie per il lavoro che assumono tali lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, possono derivare significative riduzioni del costo del lavoro per le imprese che richiedono lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13.
Per garantire l’inserimento o il reinserimento al lavoro dei gruppi svantaggiati di cui alle lettere a) e b) della norma, sono previste due distinte tipologie di incentivo, tra loro peraltro cumulabili:
per tutti i soggetti che rientrano nella categoria di “lavoratore svantaggiato” (l’ampio elenco dei soggetti così qualificabili è reperibile al punto 1 della circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2004) è possibile in primo luogo operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro (v. lett. a). Infatti, in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento e di un contratto di durata non inferiore a sei mesi, è consentito non applicare il principio della parità di trattamento economico e normativo tra lavoratore direttamente assunto dalla impresa utilizzatrice e lavoratore inviato in missione dalla agenzia di somministrazione (v. art. 23, comma 2, d.lgs. 276 del 2003);
una ulteriore misura di incentivazione è prevista dalla lettera b) della norma - rimasta sino ad oggi priva di applicazione ma adesso utilizzabile dopo i chiarimenti Inps - con riguardo ai lavoratori svantaggiati destinatari di trattamenti previdenziali o assistenziali la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione. In questi casi il lavoratore assunto da una agenzia di somministrazione continua a ricevere, direttamente dall’Inps, la prestazione ma, una volta inviato in missione presso l’impresa utilizzatrice, la retribuzione per il lavoro svolto sarà corrisposta al netto del trattamento previdenziale, del sussidio o dell’indennità erogati dall’Inps. La detrazione può essere applicata per un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale.
L’agenzia di somministrazione potrà a sua volta detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l’attività lavorativa, determinati sulla base del compenso complessivo spettante al lavoratore, l’ammontare dei contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti nonché per eventuali richieste della documentazione sopra citata, da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica d.miccoli@fise.org.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo
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