Circolari

Codice della Strada: aggiornamento normativa autotrasporto 1. Carta di qualificazione del conducente - “Patente di servizio” - D. Lvo 21/11/2005 n. 286 2. Obbligo cinture di sicurezza mezzi pesanti – D. vo .13/3/2006 n. 150
Circolare n° 279/2006 » 11.05.2006
Il primo concerne la previsione della Carta di qualificazione del conducente (CQC), la c.d. “patente di servizio” per il personale conducente di veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate, resa necessaria, tra l’altro, anche dalla normativa sulla patente a punti e che troverà piena applicazione dal prossimo luglio 2006. Il secondo concerne la nuova disciplina sull’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, estesa a categorie di veicoli finora esclusi, e che è entrata in vigore il 14 aprile u.s. (cfr. ns. circolare n. 242 del 21 aprile us.).
Alleghiamo alla circolare un utile memorandum sulla Carta di qualificazione del conducente, elaborato e cortesemente trasmessoci dal Dr. Giorgio Schiavo, Presidente di CONFEDERTAAI, la Confederazione nazionale delle autoscuole e delle imprese di consulenza automobilistica.
In relazione ai prossimi provvedimenti ministeriali e all’importante ruolo che sarà svolto da tali agenzie in merito ai corsi sulla CQC, facciamo riserva di ulteriori informazioni.
- Autotrasporto – Carta di qualificazione del conducente - “Patente di servizio”
Con la legge delega n.32/2005 per il riassetto normativo dell’autotrasporto e con i relativi decreti legislativi attuativi n.284, 285 e 286 di fine 2005, è stato compiuto un importante passo del processo di riforma del settore dell’autotrasporto merci, atteso da tempo ed iniziato gradualmente dal 1997 (http://www.ruotesicure.it/allegati/Patente_Servizio.pdf) .
Basati sul principio del “riordino delle normative e del relativo adeguamento alla disciplina comunitaria, in un ottica di mercato aperto e concorrenziale” i decreti attuativi hanno, tra l’altro, liberalizzato le tariffe di trasporto e regolamentato il doppio binario della decurtazione dei punti per gli autisti dei mezzi pesanti: per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante il periodo di guida, i punti saranno quindi conteggiati non più sulla patente personale, ma sulla Carta di qualificazione del conducente (CQC), che sostituirà, il certificato europeo di qualità professionale (CAP).
D.Lvo 21 novembre 2005 n. 286
Il provvedimento prevede all’art. 23 (con una modifica dell’art. 126 bis del C.d.S.) il recepimento della direttiva 2003/59/CE sull’obbligo di formazione iniziale e periodica ai fini della guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose e di persone, per i quali è necessaria la patente C, C+E, D e D+E (quindi, per quanto riguarda il trasporto merci, si tratta dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate), ad esclusione dei mezzi espressamente indicati all’art.16 del decreto (es. con velocità massima autorizzata non superiore a 45 Km/h, ecc.).
Il rispetto dell’obbligo di formazione sarà comprovato dal rilascio di un nuovo documento, la carta di qualificazione del conducente, che sarà assegnata soltanto a coloro che, in possesso di una patente di guida valida, hanno adempiuto agli obblighi di formazione iniziale e periodica previsti dal D. Lvo n. 286.
In particolare, sono tenuti alla formazione iniziale coloro che intendano condurre veicoli per i quali è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, quando:
- siano residenti in Italia;
- oppure, se cittadini extracomunitari, lavorino alle dipendenze di imprese di autotrasporto stabilite in Italia.
Sono esentati dalla formazione iniziale coloro che (art.17) al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo (quindi al 24 gennaio 2006):
risiedono in Italia e sono titolari del CAP (certificato di abilitazione professionale) KD;
- risiedono in Italia e sono titolari di patente di categoria C ovvero C+E;
- sono cittadini extracomunitari, dipendenti di impresa di autotrasporto di persone o cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E,D, D+E.
Anche i soggetti esonerati dovranno, comunque, chiedere il rilascio della Carta di qualificazione del conducente, osservando i criteri e le scadenze che saranno decise con un decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.L vo n. 286, in quanto anche a tali soggetti i punti saranno tolti dalla carta di qualificazione anziché dalla patente di guida (purché, ovviamente, la violazione al C.d.S sia stata commessa nell’esercizio della professione, alla guida di veicoli per i quali occorre essere titolari della CQC).
Per coloro che conseguiranno la patenti di guida superiore a partire dal 24 gennaio 2006 e fino all’effettiva istituzione dei corsi, dei relativi esami e del concreto rilascio della carta di qualificazione, si ritiene che possano comunque condurre gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose anche se non rientrano tra gli esenti dalla formazione iniziale.
L’obbligo di formazione iniziale consiste nella frequenza di un corso teorico (280 ore), e pratico (20 ore di guida individuale, su veicolo della categoria per la quale si richiede la carta di qualificazione) e nel superamento dell’esame di idoneità.
L’inizio dei corsi è subordinato all’emanazione delle disposizioni organizzative da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà avvenire con un apposito decreto ministeriale entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo (entro il 24 luglio 2006).
Gli operatori che potranno tenere i corsi di formazione sono stati individuati nelle autoscuole e negli altri soggetti che autorizzati dal ministero dei Trasporti in base ai criteri individuati dal decreto ministeriale prima citato.
La carta del conducente va rinnovata ogni 5 anni mediante la frequenza di un corso di 35 ore. E’ questa la formazione periodica, alla quale sono tenuti ogni 5 anni tutti gli autisti professionali (quindi, anche quelli che, inizialmente, sono stati esentati dalla formazione iniziale), e che termina con il rilascio di una nuova Carta di qualificazione.
Qualora, in occasione di un controllo su strada, venga accertato che l’autista professionale non ha conseguito la carta di qualificazione, nei suoi confronti si applicherà una sanzione pecuniaria da un minimo di 143 € un massimo di 573 € (t.14.2 del decreto legislativo, che introduce un nuovo comma 15 all’art. Inoltre, in caso di guida con la carta di qualificazione scaduta di validità, si applicano le stesse sanzioni previste quando lo stesso fatto riguarda la patente di guida. Si tratta della sanzione pecuniaria da un minimo di 143 euro ad un massimo di 573 euro, seguita dal ritiro della carta (art.20.6 del decreto).
2. Obbligo cinture di sicurezza mezzi pesanti
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.87 del 13/4/2006 del Decreto Legislativo 150 del 13 marzo 2006 (di recepimento della Direttiva 2003/20, dell’8/42003), è entrato in vigore l’obbligo per i conducenti dei mezzi pesanti provvisti di cinture di sicurezza, di indossarle durante la guida (http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-04-13&redazione=006G0166&numgu=87&progpag=1&sw1=0&numprov=150) .
Le nuove disposizioni hanno una ricaduta molto più ampia sulla sicurezza sia dei conducenti che dei passeggeri, rispetto alle precedenti, introducendo l’obbligatorietà anche per categorie finora escluse: passeggeri di minibus, autobus ed autotrasportatori.
In particolare, con la modifica dell’art. 172 del C.d.S., il provvedimento ha esteso l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza anche agli autisti (ed ai passeggeri – es. secondo autista) dei veicoli delle categorie N2 ed N3 (si tratta, quindi, dei mezzi destinati al trasporto di merci, di massa complessiva superiore a 3,5 t, vedi di seguito prospetto), in qualsiasi situazione di marcia, tutte le volte in cui questi ultimi ne siano muniti.
Al contrario, l’obbligo non sussiste durante la guida di quei veicoli sprovvisti delle cinture di sicurezza, visto che il nuovo testo dell'art. 172 del codice della strada, ne ha delimitato l’ambito di applicazione ai soli mezzi “muniti” di dette cinture.
Per quanto riguarda le sanzioni collegate al mancato uso della cintura di sicurezza, quando prescritto, non si registrano sostanziali novità.
L'autore della violazione è punito con una pena pecuniaria da un minimo di 68 € ad un massimo di 275 €, mentre nei confronti del conducente trasgressore si applica, in aggiunta, la sottrazione di 5 punti dalla patente di guida.
Inoltre, se in un periodo di 2 anni l’autista incorre nella violazione di quest’obbligo per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi.
Per coloro che, pur indossando la cintura di sicurezza, ne alterino o ostacolino il normale funzionamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 34 € ad un massimo di 138 €.
Veicoli destinati al trasporto merci
- N1 Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa non superiore a 3,5 t
- N2 Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t
- N3 Conducente e passeggeri posti anteriori di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa superiore a 12 t
Il testo dell'art. 172 del Codice della strada in vigore fino al 13 aprile 2006 prevedeva l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza solo per coloro che occupavano i sedili anteriori dei veicoli di categoria N1 (furgoni e autocarri fino a 3,5 t di massa complessiva)
Veicoli per il trasporto di persone
- Autovetture Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori
- Autoveicoli per trasporto promiscuo Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori
- Taxi e NCC Conducente e passeggeri posti anteriori e posteriori di taxi e veicoli adibiti al noleggio con conducente
- Autobus Conducente e passeggeri di minibus e autobus (categoria M2 e M3) in servizio di trasporto. Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri di autobus di linea autorizzati al trasporto in piedi durante l'itinerario in zona urbana.
Il Direttore
Francesco Tiriolo
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