Circolari

Contratti di inserimento lavorativo – Decreto ministeriale ex articolo 54 del decreto legislativo n. 276/2003 – Agevolazioni per assunzioni – circolare INPS n. 74 del 19/5/2006.

Circolare n° 311/2006 » 30.05.2006

Con circolare n. 56/2006 del 17 febbraio u.s. avevamo dato notizia in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale in oggetto, recante agevolazioni per assunzioni di personale femminile a norma dell’articolo 54 del d. lgs. n. 276/2003.
 
Con circolare n.74/2006 (vedi allegato) l'INPS è ora intervenuto per la concreta applicazione delle agevolazioni contributive per i contratti di inserimento stipulati con le donne.

La novità più importante contenuta nella circolare rispetto ai criteri illustrati nella nostra circolare concerne la misura del beneficio.

Nel ribadire infatti il concorso necessario di tre requisiti (residenza nelle zone indicate nel decreto, settore di lavoro del datore, ubicazione territoriale dell’attività) per avere diritto all’agevolazione in misura superiore al 25%, l’INPS attribuisce comunque il 25% a tutti i contratti di inserimento stipulati con le donne, a prescindere cioè dalla residenza delle stesse.

Ciò in quanto il Ministero del Lavoro, con nota del 27 aprile scorso, ha ritenuto che l’agevolazione di importo pari al 25%, essendo misura uniforme e generalizzata, non costituisca aiuto di stato ai sensi dell’art.87 del Trattato CE (applicando così gli stessi criteri seguiti dalla Commissione europea nella nota vicenda di infrazione dei cfl).

Pertanto, la tabella riepilogativa delle agevolazioni contenuta nella nostra circolare di commento va modificata nel senso di inserire il 25% in tutte quelle ipotesi in cui per residenza delle donne o per ubicazione del datore di lavoro il beneficio era pari a zero.

Circa i requisiti da rispettare per ottenere i benefici in misura superiore al 25%, l’INPS tra l’altro ricorda che l’“incremento netto“dell’occupazione va verificato con riferimento alla media degli occupati negli 12 mesi precedenti l’assunzione e alla singola unità operativa in cui si effettua l’assunzione stessa.

Relativamente alla durata minima del contratto (12 mesi ) -sempre per avere titolo al beneficio in misura superiore al 25% - viene precisato che, se il rapporto si risolve prima del termine suddetto per giusta causa, si ha comunque diritto all’agevolazione.
 

Se i datori di lavoro hanno applicato il beneficio in misura superiore al 25% senza averne titolo possono regolarizzare le differenze entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza sanzioni di alcun tipo.

Se invece i datori di lavoro, pur avendo titolo al beneficio (sia ridotto che pieno), non l’avessero applicato, potranno recuperare gli importi dovuti utilizzando la procedura del modello VIG a credito.


Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo

Autore sf

Documenti allegati

Circolari recenti

Circolare n° 064/2008

Gara d'appalto e regolarità contributiva - Requisito di partecipazione alla gara - Irrilevanza successiva domanda di dilazione e rateizzazione del debito contributivo - Tar...

Leggi tutto

Circolare n° 042/2008

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 sul "Protocollo Welfare". Prime indicazioni su alcune delle nuove disposizioni – Modifiche alle norme sui contratti a tempo determinato e a tempo...

Leggi tutto

Circolare n° 041/2008

Società miste e LSU – illegittima scelta del partner privato senza procedura ad evidenza pubblica -Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Regione Campania - Responsabilità...

Leggi tutto

Circolare n° 026/2008

Revoca sciopero dei trasporti del 28 gennaio 2008

Leggi tutto

Circolare n° 014/2008

Mercati pubblici e appalti – Avvalimento e subappalto - TAR Regionale Lazio Roma sez.III ter 27/12/2007 n. 14081

Leggi tutto

Pagina 168 di 185 pagine ‹ First  < 166 167 168 169 170 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva