Circolari

Nuove norme in materia di subappalto.
Circolare n° 348/2006 » 07.07.2006
Si informa che la disciplina del subappalto ha visto in questi giorni due importanti innovazioni dal punto di vista legislativo.
E’ infatti entrato in vigore il 1° luglio c.a. il Codice dei Contratti pubblici, d.lgs. 163/2006, relativo agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, che all’art. 118 contiene una puntuale disciplina dell’istituto, estendendo ai servizi, con adattamenti, la regolazione già prevista per i lavori pubblici.
La norma merita considerazione anche perché risponde positivamente a problemi segnalati dalla FISE nel quadro degli interventi confederali e delle iniziative assunte nella passata legislatura presso la Presidenza del Consiglio. Particolarmente positivo il fatto che si individua un limite al subappalto nei servizi, con riferimento generico al valore dell’appalto, indicando la percentuale del 30% come limite al conferimento in subappalto.
Inoltre, ai fini della tutela del lavoro e dei minimi tabellari previsti dai CCNL, l’art. 118 stabilisce che l’affidatario oltre ad essere tenuto in proprio al rispetto dei contratti collettivi di lavoro, è altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle normative legali e contrattuali nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, con riferimento esclusivo alle prestazioni eseguite nell’ambito dell’appalto. Vi è pertanto l’obbligo dell’affidatario e del subappaltatore di trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia della documentazione comprovante la regolarità contributiva ed assicurativa;
La norma di cui all’art. 118, inoltre, descrive le condizioni alle quali è subordinata l’autorizzazione da parte dell’Ente Appaltante al subappalto, stabilendo :
la possibilità per la stazione appaltante di effettuare i pagamenti direttamente al subappaltatore per la quota ad esso spettante o, in alternativa, di effettuarli all’affidatario pretendendo, in tal caso, entro venti giorni la prova del pagamento effettuato da quest’ultimo in favore del subappaltatore.
l’obbligo per l’affidatario di corrispondere al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione con un ribasso massimo per il 20%;
E’ infine previsto l’obbligo di coordinamento tra affidatario e subappaltatore in merito ai piani per la sicurezza che devono essere tra di essi compatibili ed omogenei.
***
In questo quadro si colloca l’art. 35, commi 28-34 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, contenente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscali, pubblicato in G.U. n. 153 del 4/7/2006 ed entrato in vigore in pari data.
Si allega copia del provvedimento per la parte di interesse e si segnala, in particolare, che il comma 28 prevede che l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.
I successivi commi 29 e 30 regolano i casi in cui può essere esclusa la responsabilità solidale e relativi limiti. Rilevante il comma 32, che prevede che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
Per completezza di informazione, si ricorda anche la previsione di responsabilità solidale di cui all’art. 29 del d.lgs. 276/2003 tra committente e appaltatore.
I migliori saluti
Il Direttore
Francesco Tiriolo
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