Circolari

Legge n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del d.l. 223 – Gazzetta Ufficiale S.O. n. 183 dell’ 11 agosto 2006 – Nuove norme in materia di subappalto e responsabilità solidale.

Circolare n° 389/2006 » 01.09.2006

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in merito a quanto in oggetto per evidenziare la avvenuta pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del decreto legge n. 223 (cd Bersani) e integrare, in questa sede, quanto già rilevato nella nostra circolare n. 348 del 2006 in tema di “Nuove norme in materia di subappalto”.

In sede di conversione sono state infatti apportate alcune modifiche alla disciplina della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, chiarendo che la nuova disciplina non riguarda i committenti non esercenti attività commerciale e rinviando la concreta operatività delle disposizioni in commento (art. 35, commi da 28 a 34) alla adozione di decreto del Ministro dell’economia e finanze da adottare di concerto con il Ministro del lavoro che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, relativi alla effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi da parte del subappaltatore. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (15 giorni dalla pubblicazione della legge stessa, in quanto la disposizione di cui all’art. 41 appare riferita al decreto convertito).

Si segnala inoltre che il comma 34 qui esaminato estende la responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 267/2003 e smi alla effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sul reddito di lavoro dipendente. L’articolo in questione, contenuto nel provvedimento attuativo della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003, prevede che salve diverse statuizioni della contrattazione collettiva, il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti.

Quest’ultima parte della disposizione non sembra subordinata al decreto ministeriale sopra menzionato ed è quindi da ritenere entrata in vigore con la legge.

 Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


 


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