Circolari

Decreto Legge 13 novembre 2006, n. 279 - “Disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare”.

Circolare n° 462/2006 » 20.11.2006

Facciamo seguito alla circolare n. 435/2006 del 24 ottobre u.s. con cui avevamo informato in merito al’accordo raggiunto tra Governo, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil in materia di previdenza complementare e conferimento del TFR.

Per fornire concreta operatività all’intesa, è stato emanato il decreto-legge n. 279/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14/11/2006, che anticipa l’avvio della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007, modificando in vari punti il decreto legislativo n. 252/2005.
 
Pertanto, per garantire l’effettivo decollo della previdenza complementare, tutte le forme pensionistiche complementari, entro il 31 dicembre 2006, dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti alle indicazioni fornite dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

In mancanza di tale adeguamento, i fondi non potranno intercettare il TFR e i lavoratori che abbiano già aderito prima del 24 aprile 1993 e per i quali dal 1° luglio 2007 è consentito il conferimento del TFR residuo, potranno trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in deroga al periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’art. 14, d. lgs. n. 252/05 (art. 1, co. 1, lett. c, d.l.).

Le forme pensionistiche individuali, entro il 31 marzo 2007, dovranno essere attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita che prevedano la costituzione di un patrimonio autonomo e separato. Entro il 1° luglio 2007, polizze assicurative e fondi pensione aperti dovranno poi individuare un responsabile con requisiti di professionalità e onorabilità e l’organismo di sorveglianza, pena il mancato decollo del fondo (art.1, co.1, lett. a) e b).

E’ demandato inoltre alla Covip il compito di autorizzare, anche mediante la procedura di silenzio-assenso di cui all’art. 19, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 252/05, l’idoneità dei fondi alla raccolta del TFR (art. 2 d.l.).

Dal 1° gennaio 2007, pertanto, partirà il semestre in cui i lavoratori potranno in qualsiasi momento esprimere l’adesione alla previdenza complementare, attraverso il conferimento del TFR ed, eventualmente, anche dei contributi propri e del datore di lavoro. Si ricorda che, secondo l’intesa raggiunta, il TFR dei lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 dipendenti, non conferito alla previdenza integrativa, sarà integralmente destinato al Fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps.

Quanto alle compensazioni a favore delle imprese, si è convenuto che dal 1° gennaio 2007 decorreranno le misure relative alla deduzione dal reddito d’impresa del 4% dell’importo annuo di TFR devoluto (6% per le imprese con meno di 50 addetti) e all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% al Fondo di garanzia per il TFR costituito presso l’INPS.

Decorrenza 1° gennaio 2008 avrà invece la riduzione dei contributi sociali (nella misura di 0,19 punti percentuali per assegni familiari, maternità e disoccupazione fino allo 0,28 nel 2014).

Alla scadenza del semestre (1° luglio 2007), il datore di lavoro provvederà a versare il TFR maturato (sorte e rivalutazione), al fondo o all’Inps secondo la scelta del lavoratore, dalla data di adesione. Il TFR maturato prima dell’adesione rimane in azienda.

Ove il lavoratore, entro il 30 giugno 2007, sia rimasto silente, il proprio TFR confluirà al fondo negoziale di riferimento o, in mancanza, al fondo residuale istituito presso l’Inps (art. 9, d. lgs. n. 252/05).

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo

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