Circolari

Ritardo nei pagamenti – Illegittimità rinuncia integrale interessi di mora – Sentenza TAR Lombardia

Circolare n° 467/2006 » 28.11.2006

Si segnala la recente decisioni n. 1369 del 26 ottobre 2006 emessa dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, disponibile a richiesta (g.gherardelli@fise.org), che ha affermato che la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile, e gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza. Vi è infatti, rileva il TAR, una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’Amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


Circolari recenti

Circolare n° 25

IVA. Territorialità delle prestazioni di servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto: le prove dell’effettivo utilizzo nell’U.E.

Leggi tutto

Circolare n° 24

IVA. Detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione;
Temi di attualità relativi ai modelli di...

Leggi tutto

Circolare n° 23

IVA. Il punto sulla trasmissione telematica dei corrispettivi; Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 23 del 2020 alla disciplina dei dividendi corrisposti alle società...

Leggi tutto

Circolare n° 022/2020

Efficienza energetica: recepimento della direttiva (UE) 2018/2002; Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni.
Circolari...

Leggi tutto

Circolare n° 021/2020

Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844.
Circolare ASSONIME.

Leggi tutto

Pagina 2 di 185 pagine  < 1 2 3 4 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva