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Ritardo nei pagamenti – Illegittimità rinuncia integrale interessi di mora – Sentenza TAR Lombardia

Circolare n° 467/2006 » 28.11.2006

Si segnala la recente decisioni n. 1369 del 26 ottobre 2006 emessa dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, disponibile a richiesta (g.gherardelli@fise.org), che ha affermato che la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile, e gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza. Vi è infatti, rileva il TAR, una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’Amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


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