Circolari

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007 – Misure in materia di previdenza complementare e t.f.r. – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Circolare n° 007/2007 » 10.01.2007

Facciamo seguito alle precedenti circolari nn. 435, 462 e 480 del 2006 in relazione a quanto in oggetto, per informare che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 la “Legge Finanziaria 2007”, recante come noto le tanto discusse novità in materia di previdenza complementare e conferimento del trattamento di fine rapporto.

Come noto, la legge finanziaria 2007, nei commi dal 752 al 767 dell’unico articolo, apporta novità di rilievo sull’argomento, con l’anticipo di un anno dell’avvio della nuova disciplina introdotta con il D.Lgs 252/2005 e la destinazione a esigenze di finanza pubblica delle quote “inoptate” di TFR maturando.

Si evidenziano quindi di seguito le principali novità introdotte circa la destinazione del TFR e sull’impatto che l’anticipo della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007 ha comportato in termini di adempimenti dei datori di lavoro e adeguamenti delle forme pensionistiche complementari. La materia sarà ancora oggetto, nei prossimi mesi, di numerosi interventi di natura regolamentare.
Si ricorda comunque che, a parte le modifiche recate dalla legge Finanziaria, la disciplina della previdenza complementare, introdotta con il d.lgs. n. 252/2005, è rimasta sostanzialmente invariata.

Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto

La legge Finanziaria 2007 prevede l’istituzione, con effetto dal 1° gennaio 2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” (da ora Fondo per il TFR) gestito, secondo il criterio tecnico della ripartizione, per conto dello Stato su un apposito conto aperto presso la Tesoreria.
Tale Fondo è destinato a raccogliere, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, le quote di TFR che maturano da tale data e non destinate alle forme di previdenza complementare, per effetto sia di conferimento esplicito che di conferimento tacito.
La quota di TFR conferita si intende al netto del contributo dello 0,5% destinato al fondo di cui all’art. 3, ult. co., l. 297/82.
Il versamento dei contributi al Fondo deve essere effettuato mensilmente dai datori di lavoro secondo le modalità indicate con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Tale decreto, che dovrà disciplinare anche le modalità attuativo-operative del Fondo e i connessi profili di finanziamento, sarà emanato in tempo utile per il versamento dei contributi da parte delle aziende a partire dalla metà del mese di febbraio 2007.

Adeguamento delle forme pensionistiche complementari

L’istituzione del Fondo per il TFR con effetto dal 1° gennaio 2007 ha reso necessario anticipare l’entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005 e ciò per evitare l’impossibilità delle forme pensionistiche complementari di intercettare, in mancanza dei necessari adeguamenti, il TFR maturando.
Con il decreto legge n. 279 del 13 novembre 2006, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare, recepite ora nella legge Finanziaria, oltre all’anticipo della riforma, sono stati previsti gli obblighi di adeguamento a cui le forme pensionistiche complementari sono tenute al fine di dare applicazione alla nuova normativa.
Per intercettare il TFR maturando, sia in forma esplicita che tacita, le forme pensionistiche complementari devono adeguarsi sulla base delle Direttive generali Covip, emanate il 28 giugno 2006, e degli schemi di statuti, regolamenti e documenti informativi emanati dalla stessa Commissione il 2 novembre scorso.
L’adeguamento è finalizzato ad ottenere dalla Covip l’approvazione dello Statuto/regolamento entro il 30 giugno 2007.
Nelle more dell’approvazione delle modifiche di adeguamento, è consentito dal 1° gennaio 2007, alle forme pensionistiche complementari che abbiano comunicato alla Covip l’effettuato adeguamento, di ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento attuato mediante conferimento esplicito del TFR.
Va precisato che, con riferimento alle modalità di versamento del TFR ed agli eventuali contributi previsti dagli accordi collettivi, la legge Finanziaria prevede un criterio di competenza, per l’individuazione del momento dal quale decorre l’obbligo per le aziende di accantonare il TFR e gli eventuali contributi da versare alle forme pensionistiche complementari, ed un criterio di cassa in forza del quale è fissato al 1° luglio 2007 il temine a partire dal quale le forme pensionistiche complementari adeguate ricevono effettivamente i versamenti consistenti nel TFR e negli eventuali contributi. Questa distinzione consente il versamento del TFR solo a quelle forme pensionistiche effettivamente adeguate, che cioè alla data del 30 giugno 2007 abbiano ottenuto dalla Covip, anche mediante procedura di silenzio assenso, l’autorizzazione o l’approvazione degli adeguamenti proposti.
In mancanza di adeguamento della forma pensionistica prescelta, ai lavoratori già iscritti al 31.12.2006 va riconosciuto il diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ed i soggetti che abbiano aderito successivamente al 31.12.2006 possono aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare .
Con riferimento ai fondi pensione aperti e ai Pip sono previste disposizioni specifiche.
In particolare, le forme pensionistiche individuali, entro il 31 marzo 2007, dovranno essere attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita che prevedano la costituzione di un patrimonio autonomo e separato ai sensi dell’art. 2117 c.c.. Polizze assicurative e fondi pensione aperti, a decorrere dal 1° luglio 2007, devono individuare il responsabile del fondo con requisiti di professionalità e onorabilità e l’organismo di sorveglianza.
Per quel che concerne le forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della l. 421/1992 (cd. “forme preesistenti”), secondo quanto previsto nella legge finanziaria, possono ricevere dal 1° gennaio 2007 nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.
Ai fini poi dell’effettivo conferimento del TFR, queste forme devono adeguarsi, entro il 31 maggio 2007, alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’Economia da emanarsi, nei primi mesi del 2007, in attuazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 252/2005 e, per il conferimento tacito, devono dotarsi della linea garantita di cui all’art. 8, comma 9, d. lgs. n. 252/2005.

Destinazione del TFR

Il lavoratore ha 6 mesi di tempo dal 1° gennaio 2007, o dalla data di prima assunzione, per manifestare la propria scelta circa la destinazione del TFR maturando.
Nel caso in cui il lavoratore decida il mantenere il TFR in azienda e questa abbia alle dipendenze almeno 50 addetti, i flussi maturandi a partire dal 1° gennaio 2007 verranno versati al Fondo per il TFR. Secondo la disposizione di cui all’art. 8, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 252/2005 si ritiene che tale scelta potrà essere successivamente revocata.
In caso di conferimento esplicito del TFR alla previdenza complementare, saranno devoluti alla forma pensionistica complementare prescelta, con decorrenza 1° luglio 2007, i flussi di TFR maturati dalla data di adesione.
Se il lavoratore sino al 30 giugno 2007 non esprime alcuna scelta, dal 1° luglio 2007 vedrà confluire il proprio TFR, maturando da quella data:
alla forma collettiva di riferimento, salvo diverso accordo aziendale;
se sussiste più di una forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale;
in mancanza di accordo, al fondo pensione con maggior numero di iscritti nell’azienda;
in caso di mancato accordo tra le parti e in mancanza di fondi pensione collettivi di riferimento, al fondo residuale istituito presso l’Inps, ai sensi dell’art. 9, d. lgs. n. 252/05, sulle cui modalità di funzionamento e di amministrazione interverrà un apposito decreto ministeriale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge Finanziaria.
Si fa presente che, secondo le Direttive generali emanate dalla Covip il 28 giugno 2006, gli accordi stipulati a livello aziendale tra datore di lavoro e singoli lavoratori (cd. accordi plurimi), in quanto contratti individuali, hanno un’efficacia “limitata” ai soli soggetti sottoscrittori e, non avendo natura negoziale, non sono idonei a regolare la tacita devoluzione del TFR.
Il versamento dei flussi di TFR destinato con modalità tacita ha luogo solo a condizione che, presso la forma di destinazione, sia costituita la linea garantita prevista dall’art. 8, comma 9, d.lgs. n. 252/2005.

Soglia dimensionale

Al versamento al Fondo per il TFR non destinato alle forme di previdenza complementare non sono tenuti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
Al riguardo, con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria, dovranno essere fornite indicazioni sul criterio di computo degli addetti, sui criteri temporali di individuazione nonché sulle tipologie contrattuali interessate.

Liquidazione ed anticipazione del TFR devoluto al Fondo per il TFR

Il Fondo per il TFR gestito dall’Inps garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto nei limiti delle quote effettivamente affluite ad esso.
Il TFR accumulato presso questo Fondo viene rivalutato ogni anno ad un tasso pari all’1,5% più lo 0,75% dell’inflazione e, come i flussi accantonati in azienda, viene liquidato in forma di capitale.
La liquidazione del TFR e delle anticipazioni avviene secondo la normativa recata dall’art. 2120 c.c., che viene confermata sotto ogni profilo. Fermo restando che il lavoratore potrà richiedere il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni direttamente al datore di lavoro (sulla base di un’unica domanda), le effettive modalità di liquidazione dei corrispondenti importi (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del Fondo per il TFR) saranno disciplinate in un apposito decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria.

Misure di compensazione

L’istituzione del Fondo per il TFR gestito dall’Inps, anche sulla base degli accordi contenuti nel Memorandum d’intesa del 23 ottobre scorso sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL con il Governo, ha reso necessaria la ridefinizione delle misure compensative dei maggiori oneri sopportati dal sistema delle imprese a fronte della perdita della disponibilità del TFR, già previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 252/2005 e dall’art. 8 del decreto legge n. 203/2005, convertito nella l. 248/2005.
Ciò allo scopo di allineare l’applicabilità e la decorrenza di tali misure alle nuove previsioni circa l’anticipo della riforma al 1° gennaio 2007 e il conferimento del TFR non destinato a previdenza complementare al Fondo per il TFR.
In particolare, le misure compensative previste riguardano:
- La deduzione dal reddito d’impresa della quota di TFR destinata ai fondi pensione e all’Inps.
Il novellato art. 10, comma 1, d.lgs. n. 252/2005 prevede che le aziende possano dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per il TFR. Le imprese con alle dipendenze meno di 50 lavoratori possono elevare la deduzione sino al 6%. Questa misura decorrerà dal 1° gennaio 2007.

- L’esonero del versamento al Fondo di garanzia per la quota trasferita ai fondi pensione e all’Inps.
Altra agevolazione consiste nella possibilità di non versare più il contributo al Fondo di Garanzia previsto dall’art. 2 l. 297/82 nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per il TFR (art. 10, comma 2, d. lgs n. 252/2005).
In particolare, è ora possibile dedurre l’intero 0,20 di contribuzione (0,40 per i dirigenti) comprendendo quindi anche il contributo dello 0,05 previsto dall’art. 4, d.lgs n. 80/1992. Questa misura decorrerà dal 1° gennaio 2007.

- L’abbattimento degli oneri impropri a carico del datore di lavoro.
Ai sensi del novellato art. 10, comma 3, d. lgs. n. 252/2005 e del nuovo art. 8 dl 203/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento dei contributi sociali (art. 24 l. 88/89), in funzione della percentuale di TFR maturando conferito al Fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo per il TFR. L’esonero si applica riducendo, nell’ordine, contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e avverrà secondo aliquote crescenti, da a 0,19 nel 2008 sino allo 0,28 dal 2014.

Viene soppresso il Fondo di garanzia per l’accesso agevolato al credito delle imprese ( previsto dalla precedente versione degli artt. 10, comma 3, d.lgs. n. 252/2005 e 8, D.L. n. 203/2005 convertito con l. n. 248/2005). Conseguentemente, viene meno il presupposto applicativo della c.d. moratoria per le imprese non in possesso dei requisiti di accesso al predetto fondo ( ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 252/2005).
Il ripristino di questa misura è necessario sul piano della compatibilità economica della riforma con gli oneri già gravanti sul sistema produttivo. Si ricorda che, a tale scopo, con la firma del Memorandum d’intesa del 23 ottobre scorso, Confindustria ha ottenuto l’impegno del Governo a ricostituire un Fondo di Garanzia, secondo termini e modalità da valutare anche con il sistema bancario.

Informativa

L’entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare al 1° gennaio 2007 ha reso necessario anticipare al corrente mese di dicembre il compito da parte dei datori di lavoro di informare i dipendenti sulle diverse scelte disponibili in merito alla destinazione del TFR (art. 8, comma 8, d.lgs. n. 252/2005).
Sul punto si rileva come, secondo la legge Finanziaria, la definizione delle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR è demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e sentito il parere della Covip, entro un mese dall’entrata in vigore della legge Finanziaria.
In considerazione della necessità di evitare che incertezze di carattere normativo potessero impedire, di fatto, l’esercizio del diritto di scelta consapevole da parte del lavoratore, abbiamo ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni alle imprese associate in merito ai contenuti dell’informativa, diffondendo un modello standard (v. circolare n. 480/2006 del 15 dicembre u.s.).
Nell’informativa si è ritenuto opportuno evidenziare la posizione dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2006, ovvero di nuova assunzione, non ancora iscritti ad una forma pensionistica complementare o che, ancorché iscritti, non abbiano già destinato il TFR (in tutto o in parte) alla forma stessa. Questi lavoratori possono decidere di mantenere il 100% del TFR maturando in azienda (o Fondo per il TFR se l’azienda ha alle dipendenze almeno 50 addetti) o destinarlo ad una forma pensionistica complementare.
Se già iscritti ad un regime pensionistico di base prima del 29.4.1993, questi lavoratori possono decidere di versare nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.
Si è presa in considerazione anche la posizione dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2006 iscritti ad una forma pensionistica complementare e già destinanti parte del TFR alla forma stessa. Questi lavoratori possono scegliere di mantenere in azienda (o Fondo per il TFR) la quota di TFR maturando residuo oppure di destinarlo alla forma pensionistica complementare a cui risultino iscritti e a cui già versino parte del TFR stesso.
Per i lavoratori che già versino l’intero TFR ad una forma pensionistica complementare non è necessario assolvere ad alcun onere di informativa perché in questo caso la destinazione del TFR è già individuata .
Rimane ferma la previsione circa la comunicazione che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori che, al 30 maggio 2007, non abbiano espresso alcuna scelta sulla forma pensionistica complementare a cui verrà destinato il TFR maturando dal 1° luglio 2007.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo


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