Circolari

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007 – Misure in materia di contribuzione previdenziale e varie.

Circolare n° 008/2007 » 10.01.2007

Riportiamo di seguito alcune novità contenute nella Legge Finanziaria di particolare interesse per le aziende.

Commi 768-770, 773 - Misure in materia di contribuzione previdenziale

Dal 1° gennaio 2007 le seguenti aliquote contributive sono così modificate:
- le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le predette aliquote sono elevate al 20 per cento (attualmente:artigiani 17,40% e commercianti 17,79%);
- l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata dello 0,3%, per la quota a carico del lavoratore (ora: 8,89% e 9,89% sulla retribuzione oltre euro 39.297,00). In conseguenza del predetto incremento, le aliquote non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33%;
- l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e l’aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per gli altri iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16% (ora:non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: aliquota di finanziamento 18,20% e 19,20% sul reddito superiore a € 39.297,00 e fino a € 85.478,00; aliquota di computo:19.70% fino a € 39.297,00, e 20% sul reddito eccedente; pensionati: 15%;iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: 10%);
- la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (attualmente, in industria: marca settimanale di euro 2,89 senza INAIL e di euro 2,98 con INAIL; in artigianato: euro 0,02). Tale aliquota si applica anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti(ad esempio: contratto di inserimento nel Sud). L’aumento dell’aliquota per gli apprendisti si applicherà in misura graduale (cioè: l’1,5% per il primo anno di contratto, il 3% per il secondo anno, il 10% per il terzo anno) per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze fino a 9 addetti .

Inoltre, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita nell'ambito di un apposito decreto interministeriale.
Confindustria è intervenuta nel corso dell’iter di approvazione al fine di sollecitare alcune modifiche. In particolare, sono state avanzate proposte volte a eliminare l’aumento della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata INPS in qualità di amministratori di società, pensionati e di iscritti ad altre gestioni. Tale aumento appare diretto ad ottenere meri effetti di cassa per categorie che non solo non necessitano di un’ulteriore tutela pensionistica, ma rischiano addirittura di contribuire senza maturare alcun diritto pensionistico: al di fuori, quindi, di ogni logica di equilibrio fra contribuzione e prestazioni previdenziali.
Quanto all’aumento della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti e per le categorie cui si applica lo stesso regime contributivo (come gli iscritti nelle liste di mobilità e i lavoratori con contratto di inserimento nel Sud), rispetto alla proposta iniziale gli aumenti di aliquota sono stati rideterminati in misura più contenuta, in considerazione per i primi delle particolari caratteristiche della tipologia di lavoro, per le seconde della necessità di evitare disincentivi all’assunzione di fasce deboli di lavoratori.

Commi 788-791 Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, riscatto aspettativa per motivi di famiglia

Attualmente agli iscritti alla gestione separata senza altra copertura previdenziale viene riconosciuta l’indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero (per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, entro determinati importi e sulla base di determinati requisiti contributivi e reddituali) e alle lavoratrici l’indennità di maternità per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino ed entro determinati importi (per l’indennità di maternità è richiesta l’attribuzione di tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti).
La nuova norma estende il diritto all’indennità di malattia INPS entro un limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto e comunque non inferiore a 20 giorni all’anno e per un importo pari al 50% dell’indennità per ricovero, escludendo gli eventi di durata inferiore a 4 giorni (restano comunque fermi i requisiti già previsti per l’indennizzo per ricovero). Si applicano anche a tali soggetti le norme vigenti per i dipendenti sull’obbligo della certificazione di malattia e sulle fasce di reperibilità per il controllo.
Inoltre, per le lavoratrici aventi titolo all’indennità di maternità e per i parti verificatisi dal 1° gennaio 2007 viene riconosciuto il diritto al trattamento economico per congedo parentale per 3 mesi entro l’anno di vita del bambino e per un importo del 30% del reddito preso come riferimento dell’indennità di maternità (tale trattamento è esteso all’adozione o affidamento per ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2007).
Le misure sopra descritte sono finanziate dal contributo dello 0,50%, già vigente e posto a carico dei committenti per la copertura economica della degenza ospedaliera e della maternità.
Inoltre, viene estesa alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela prevista per le altre lavoratrici in caso di adibizione a lavori pericolosi o di gravidanza a rischio (astensione anticipata e relativo trattamento economico).A tal fine sarà emanato un apposito decreto interministeriale, che dovrà anche stabilire uno specifico contributo per il relativo finanziamento.
Infine, relativamente ai periodi di aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia previsti dalla legge n. 53/2000 per i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati,si prevede la facoltà di riscatto oneroso ai fini contributivi anche dei periodi anteriori al 31 dicembre 1996 (facoltà finora limitata dalla legge ai periodi successivi a tale data). Con decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dalla finanziaria saranno definite le modalità attuative di tale norma, ivi compreso l’adeguamento delle tabelle per la riserva matematica ai fini del calcolo dell’onere del riscatto.

Commi 1160-1161 Accordi di solidarietà tra generazioni

La norma intende istituire un patto di solidarietà tra generazioni per andare incontro alle esigenze sia di giovani inoccupati, sia di lavoratori anziani che possono in questo modo ridurre l’attività lavorativa, senza uscire definitivamente dal mondo del lavoro.
In sostanza, è prevista la facoltà di trasformare a tempo parziale i contratti di lavoro dei dipendenti over 55 con obbligo dell’azienda di assumere contestualmente con contratto di lavoro a tempo parziale, con orario pari a quello ridotto, giovani privi di occupazione di età inferiore a 25 anni, o 29 se laureati.
Con decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della finanziaria, sentite la Conferenza Unificata e le Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, verranno stabilite le modalità, i contenuti degli accordi e i requisiti per l’accesso al finanziamento (che, espressamente a carico dello Stato, dovrebbe “compensare” il danno che deriva al dipendente dal passaggio al part-time).

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


 


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