Circolari

Codice della Strada – Aggiornamento normativa.

Circolare n° 010/2007 » 11.01.2007

Con l’articolo 44 del il D.L. 3.10.2006 n. 262 convertito in Legge 24.11.2006 n. 286 e pubblicato sulla G.G. 277 del 28.11.2006) sono state apportate alcune innovazioni al Codice della Strada, che sintetizziamo di seguito.

Decurtazione dei punti della patente

L’art. 126 bis C.d.S è stato modificato riattribuendo i punti decurtati ai proprietari di veicoli per i quali non fosse stato possibile identificare il conducente. Si tratta, ricordiamo, di chi ha subito la decurtazione dei punti prima della nota sentenza della Corte Costituzionale 24.1.2005 n. 27; la riattribuzione opera di diritto ed è effettuata d’ufficio dall’organo che aveva proceduto all’accertamento.

L’obbligo della comunicazione dei dati del conducente è sempre a carico del conducente stesso e, in caso di mancata identificazione, sul proprietario del veicolo entro il termine di sessanta giorni. Viene pertanto armonizzata la discordanza fra il precedente termine di 30 giorni e il termine di 60, utile alla proposizione del ricorso al Giudice di Pace.

La sanzione per la omessa comunicazione non è più quella prevista nell’art. 180, 8° comma, ma diventa una sanzione specifica prevista dallo stesso art. 126 bis, in misura ridotta rispetto a prima: il minimo è ora di 250 € anziché 357 €.

L’esimente, già prevista in precedenza del giustificato motivo, è ora diventata di giustificato e documentato motivo che impedisca di comunicare i dati del conducente. E’ sicuramente un limite più severo per la valutazione della giustificazione eventualmente addotta.

Confisca dei ciclomotori

L’art. 97, comma 14 del C.d.S. prevede ora la confisca solo per le ipotesi previste ai comma 5 (produzione/commercio di ciclomotori irregolari) e 7 (mancanza certificato di circolazione).

Per la violazione al comma 6 (ciclomotore non rispondente alle caratteristiche dovute o che sviluppi velocità eccessiva), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo amministrativo per 60 giorni.

Per la violazione ai commi 8 e 9 (ciclomotore senza targa o con targa non propria) oltre alla sanzione pecuniaria è stabilito il fermo per 30 giorni.


E’ previsto un aggravio di sanzioni accessorie nel caso di reiterazione delle violazioni nell’arco del biennio, e con la confisca nel caso di recidiva nella violazione dei commi 8 e 9.

Art. 170, 171 e 213

Per le violazioni previste all’art. 170, comma 1 (sollevamento ruota anteriore e circolazione senza impegnare entrambe le mani), comma 2 (trasporto irregolare di passeggero) ed all’art. 171, comma 1 (guida senza casco) non è più prevista la confisca, bensì, oltre alla sanzione pecuniaria, il solo fermo amministrativo per 60 giorni. La reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio, comporta il fermo amministrativo per 90 giorni. Gli artt. 170 e 171, pertanto, non prevedono più la confisca del ciclomotore. Durante il periodo di fermo la custodia del veicolo è affidata al proprietario.

Nell’art. 213, comma 2 sexies, è previsto che si proceda sempre alla confisca nel caso in cui il ciclomotore o motoveicolo sia stato usato per commettere un reato, indipendentemente dall’età del conducente.


Applicabilità regime più favorevole: violazioni commesse prima del 3.10.2006

Con la conversione in legge, è stato modificato espressamente il testo dell’art. 213, che anteriormente prevedeva la confisca in tutti i casi di violazione degli artt. 170 e 171. In merito alle violazioni commesse fino a tutto il 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL) si ritiene applicabile la nuova norma speciale, da ritenere derogativa a quella generale, applicando il favor rei in forza del principio generale della successione delle leggi nel tempo (art. 2 Codice penale).


Aggiornamento importi sanzioni amministrative pecuniarie

Con Decreto del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2006 sono state emanate le nuove norme in materia di aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del Codice della Strada (Dlgs 285/1992).

Il provvedimento prevede per il biennio 2007-2008 un aumento medio di circa il 3,6% rispetto al precedente bienno. Nessuna variazione invece per i verbali notificati nel 2007 e riferiti a sanzioni commesse entro il 31 dicembre 2006.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


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