Circolari

Manovra Finanziaria per il 2007 – Normativa fiscale sui veicoli.
Circolare n° 012/2007 » 12.01.2007
DETRAIBILITA’ IVA
In relazione alla sentenza della Corte di giustizia europea che il 14 settembre 2006 condannava le disposizioni italiane che negavano la detrazione, con il decreto legge n. 258 del 14/9/06, convertito in Legge 10/11/06, n. 278 (su G.U. n. 265 del 14/11/06) sono state stabilite le modalità per chiedere il rimborso dell’imposta non detratta sulle autovetture acquistate da imprese (e professionisti ) entro il 13/9/2006.
La domanda potrà essere presentata solo per via telematica entro lunedì 16 aprile 2007 sulla base di modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate, in attesa di essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
L'istanza di rimborso potrà essere presentata da tutti i contribuenti con partita Iva e dovrà riguardare gli acquisti effettuati dal 2003 fino al 13 settembre 2006 (per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, i termini per la detrazione non erano ancora scaduti).
Per quanto riguarda gli acquisti di autovetture effettuati dal 14 settembre 2006, è stato stabilito un regime temporaneo che consente di detrarre l'Iva senza limiti, in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è utilizzato in modo esclusivo per l'attività dell'impresa (o del professionista). Per le auto a uso parzialmente extraziendale, la detrazione verrà fatta su percentuali rappresentative dell'effettivo impiego per l'attività.
Due le vie possibili per i rimborsi. Quella ordinaria, che prevede un rimborso IVA forfetario, tramite la presentazione dell'istanza in via telematica entro il 16 aprile 2007, con l'obbligo di allegare i documenti e fornire i dati a fondamento del rimborso, con eventuali possibili controlli dell'agenzia sulla veridicità dei dati stessi. In alternativa è prevista una procedura analitica, con il relativo contraddittorio col Fisco per dimostrare il diritto ad una detrazione maggiore rispetto al forfait (che dovrebbe essere del 50%), con presentazione dell'istanza anche dopo il 2007.
Nelle domande di rimborso sarà necessario evidenziare anche i dati in merito ad altri tributi, al fine di assicurare la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il rimborso richiesto. E’ utile ricordare che per le aziende il rinvio al 2007 del termine per la richiesta potrà consentire di chiudere il bilancio dell'esercizio 2006 senza rilevare sopravvenienze attive, tenuto presente che la certezza del credito si ha al momento della presentazione della domanda.
Si tratta in ogni caso di un regime temporaneo, è sarà fondamentale attendere gli sviluppi dell’iniziativa intrapresa dal Ministero dell’Economia in ambito UE per essere autorizzato ad una aliquota di detraibilità, ipotizzata al 40-50%.
DEDUCIBILITA’ COSTI AUTO AZIENDALI
Per equilibrare le minori entrate IVA, con i commi 71 e 72 dell’articolo 2 del decreto legge 3/10/06 convertito in Legge 24/11/2006 n. 286 il governo ha stabilito forti riduzioni in merito alla deducibilità dei costi inerenti le auto aziendali.
Il provvedimento (è il collegato alla Finanziaria 2007) ha introdotto nuovi limiti alla deducibilità delle imposte dirette sull’auto aziendale e sulle prestazioni accessorie (manutenzione, riparazione, ricambi e carburante). In sede di conversione, peraltro, è stato previsto di rivedere la normativa quando l’Unione europea darà una risposta sulla percentuale di detrazione dell’Iva.
Le misure, che riguardano le tre formule di acquisizione della vettura (acquisto, leasing e noleggio a lungo termine, sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2006 (in deroga allo Statuto del contribuente) e sono così sintetizzabili:
le aziende che non utilizzano i veicoli come beni strumentali nell’esercizio della propria attività, che finora potevano dedurre del 50% le imposte dirette sulle loro auto e sulle prestazioni accessorie, ora non possono più farlo. L’indeducibilità vale sia per i veicoli ad uso esclusivo aziendale, sia per quelli destinati ai dipendenti.
le aziende che concedono l’auto in uso promiscuo (sia aziendale, che personale) ai dipendenti, che prima potevano dedurre totalmente le imposte, possono dedurre solo l’importo che costituisce il reddito da lavoro.
I dipendenti che utilizzano un auto aziendale ad uso promiscuo vedranno aumentare la tassazione sul fringe benefit. Con le nuove disposizioni si stabilisce l’incremento al 50% del valore imponibile del benefit nel caso di vettura assegnata ad uso promiscuo. Per calcolare il valore forfetario bisognerà quindi considerare il 50% (non più il 30%) dell’importo relativo ad una percorrenza media di 15.000 km all’anno in base al costo di esercizio derivante dalle tabelle ACI.
solo le aziende che utilizzano le auto esclusivamente come beni strumentali nell’attività della propria impresa (ad esempio concessionari e autonoleggi) hanno diritto alla deduzione integrale.
per i professionisti l’attuale deducibilità del 50% nel limite del tetto di 18 mila euro è ridotta al 25% sia con riferimento alla quota di ammortamento, sia per i costi di impiego.
per agenti e rappresentanti di commercio, infine, la deducibilità rimane all’80% con possibilità di dimostrare l’uso esclusivo dell’auto nell’attività dell’impresa per la deduzione integrale.
Anche a seguito del diretto intervento di FISE presso il Ministero dell’Economia, il maggior prelievo fiscale sui dipendenti che usufruiscono di auto aziendale come fringe benefit decorre dal gennaio del 2007. Con emendamento alla Finanziaria presentato dal Governo (articolo 1, comma 324, che modifica la norma già approvata nel collegato cfr. sopra lett c), è stata infatti soppressa la retroattività della normativa e ne è prospettata una revisione in relazione alle decisioni che saranno prese dalla Comunità Europea in materia di IVA (presumibilmente entro febbraio).
Sull’intera delicata ed importante problematica, ci riserviamo pertanto ulteriori comunicazioni, in relazione agli sviluppi in sede comunitaria ed ai provvedimenti che saranno presi dall’Agenzia delle Entrate.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo
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