Circolari

Normativa fiscale sui veicoli - Detrazione IVA: autorizzazione UE. Deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette

Circolare n° 193/2007 » 28.06.2007

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di ieri (L.165/33) è stata pubblicata la decisione del Consiglio della UE del 18 giugno scorso che autorizza l'Italia a limitare al 40% il diritto a detrarre l'Iva "sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali".

La decisione della UE, attesa da mesi, autorizza in via definitiva la detrazione forfetaria al 40% dell'IVA relativa alle auto aziendali.

In previsione di tale decisione, FISE ANIASA insieme alle Associazioni di categoria del settore auto, aveva chiesto al Governo di ripristinare il previgente regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRPEF e IRES), regime che era stato o del tutto escluso (per le auto aziendali non strumentali) o fortemente limitato (per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti) dall'art. 2, commi 71 e 72, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 - convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.

A seguito della intervenuta autorizzazione UE, il Senatore Giorgio Benvenuto, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, ha presentato ieri - di intesa con il Governo - un emendamento al ddl in discussione al Senato "Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili e in materia di rimborsi IVA auto" (AS 1485).

FISE ANIASA ha già inviato note di apprezzamento al Sen Benvenuto e al Sottosegretario all’Economia Alfiero Grandi per l’iniziativa parlamentare e governativa, che viene incontro alle esigenze non solo del settore del noleggio, ma delle oltre 2 milioni di aziende che usano vetture per la propria attività.

Le previste modifiche al TUIR contemplano:

  • la deducibilità al 90% dei costi sostenuti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
  • il ripristino in via definitiva al 30% del costo convenzionale calcolato sulle tabelle Aci dell'imponibilità del relativo fringe benefit in capo ai dipendenti;
  • la deducibilità al 40% dei costi relativi ai veicoli aziendali non utilizzati eslcusivamente come strumentali nell'attività di impresa - sempre nel limite di costo auto riconosciuto dall'art. 164, del TUIR;
  • per i professionisti l'aumento a 40% della misura di deducibilità - nei limiti di costo riconosciuto ex art. 164 del TUIR;
  • la conferma della misura di deducibilità all'80% - nei limiti di costo riconosciuto ex art. 164 del TUIR - per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Il disegno di legge in questione dovrebbe essere votato la prossima settimana dal Senato e poi passare alla Camera per la definitiva approvazione.

Nel far riserva di successive comunicazioni, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente ANIASA
Gianluca Soma

Autore ac

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