Circolari

Contratti di inserimento - Decreto Ministero del Lavoro 31/7/2007 emanato ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. e) decreto legislativo n. 276/2003.
Circolare n° 286/2007 » 06.11.2007
Nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre u.s., è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 luglio 2007, previsto dall’art. 54, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 276/2003, che individua le aree territoriali in cui è possibile procedere all’assunzione delle donne con contratto di inserimento.
Il decreto, concertato con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, all’articolo 1 ha stabilito che, per l’anno 2007, è possibile stipulare contratti di inserimento con le donne residenti in tutto il territorio nazionale, ai sensi della lettera e), dell’art. 54, a prescindere dalla circostanza che la lavoratrice rientri anche in una delle altre categorie individuate nelle lettere a), b), c) d) e f) di cui all’articolo 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003.
Per l’individuazione delle aree, il provvedimento ha preso come riferimento i dati ufficiali Istat, sul tasso di disoccupazione e su quello di occupazione, pubblicati nel volume “Forze lavoro” 2005, nonché i dati ufficiali pubblicati da Eurostat sul tasso di disoccupazione con riferimento alla media europea (Europa a 15) per gli anni 2002, 2003 e 2004.
Si ricorda che il legislatore, al fine di garantire il rispetto dei principi generali di non discriminazione, con la legge n. 80/2005 ha modificato l’art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, vietando la facoltà di sottoinquadrare le donne assunte con contratto di inserimento, salve eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva (cfr. circolare FISE n. 182/2005).
Quanto al profilo contributivo, il decreto, nel rispetto del Regolamento Ce n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di stato, ha individuato le Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna quali aree di residenza delle donne che danno titolo ai datori di lavoro di ottenere gli incentivi economici per i contratti di inserimento con le stesse stipulati.
Va peraltro chiarito che tali Regioni sono quelle in cui, fermo restando il concorso necessario di tre requisiti (residenza nelle zone indicate nel decreto, settore di lavoro del datore, ubicazione territoriale dell’attività), si avrà diritto all’agevolazione contributiva in misura superiore al 25% (cioè, per quanto riguarda le imprese, l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 10%: questa è infatti, dal 2007, l’aliquota dovuta per gli apprendisti, al posto della marca in misura fissa).
Si conferma che, come affermato già dall’INPS nella circolare n. 74 del 19 maggio 2006, per tutti i contratti di inserimento stipulati con le donne, a prescindere cioè
dalla residenza delle stesse, i datori di lavoro hanno comunque diritto all’agevolazione contributiva nella misura del 25%, in quanto misura uniforme e generalizzata e quindi non costituente aiuto di stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE.
Cordiali saluti.
Il Presidente
R. Carlo Noto La Diega
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