Circolari

Abrogazione dal 1° gennaio 2008 del regime di decontribuzione per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello ed introduzione di uno sgravio contributivo -Art.1, comma 67, legge n.247/2007 – Istruzioni INPS.
Circolare n° 089/2008 » 04.03.2008
La stessa norma dispone altresì, al comma 69, l’abrogazione della disposizione di cui all’articolo 27, comma 4, lett. e), del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Quest’ultima costituisce la previsione di riferimento in tema di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a sua volta sostituita dall’articolo 12 della legge n. 153/1969, a sua volta ancora modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Il testo del citato articolo 12, quale risultante da tale ultima modifica, prevedeva al comma 4, lett. e), una voce di esclusione dalla base imponibile ai fini previdenziali con riferimento alle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello.
In sostituzione dell'abrogata decontribuzione, il medesimo comma 67 introduce, in via sperimentale per il triennio 2008 - 2011 e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo - nei limiti delle risorse stabilite dalla norma medesima - sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Lo sgravio si applica nel limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita ed è di 25% punti percentuali per l'azienda e pari alla contribuzione a suo carico per il lavoratore.
Per l'attuazione pratica del nuovo beneficio la legge rimanda all'emanazione di un apposito decreto interministeriale.
Istruzioni INPS
Con messaggio n.2085 del 28 gennaio c.m. l'INPS ricorda che,a seguito della suddetta inapplicabilità dal 1° gennaio 2008 della specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, a partire dalla stessa data sulle predette erogazioni è dovuta l'ordinaria contribuzione. Nel contempo, però, l'INPS consente alle aziende che, a seguito delle previsioni di cui ai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, non si fossero adeguate al disposto legislativo che abroga il regime di decontribuzione (ad esempio, le aziende che prevedono l’erogazione mensile dei compensi soggetti a decontribuzione), potranno regolarizzare la contribuzione non versata entro il 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio,senza aggravio di alcun onere accessorio(deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).
In sede di regolarizzazione le aziende potranno conguagliare gli importi da restituire con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto dalla legge 247/2007 per le erogazioni di secondo livello, secondo i criteri che saranno definiti nell’emanando decreto.
In relazione a quanto sopra ed al fatto che il decreto dovrà in particolare fissare i criteri di priorità per l'accesso al beneficio contributivo, Confindustria è impegnata nel sollecitare una tempestiva emanazione del provvedimento, che dovrebbe concretizzarsi nella forma del decreto ministeriale.
L’obiettivo sarà quello di ottenere che lo sgravio contributivo abbia la decorrenza prevista, cioè dal 1° gennaio 2008, per garantire la continuità con la precedente normativa.
Cordiali saluti.
Il Presidente
R.Carlo Noto La Diega
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