Circolari

L. 247/2007 - Prime istruzioni del Ministero del Lavoro in tema di part-time, somministrazione e lavoro intermittente.
Circolare n° 134/2008 » 03.04.2008
E' stata pubblicata l’allegata circolare del Ministero del Lavoro n. 7/2008 in materia di "contratto a tempo parziale, intermittente, somministrazione a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato".
Per quanto riguarda il contratto a termine il Ministero del Lavoro rinvia ad una successiva circolare.
Quanto alle altre tipologie di rapporto la circolare Ministeriale fornisce alcune istruzioni sulla disciplina applicabile ai contratti di lavoro in corso all'entrata in vigore della legge n. 247/2007.
Nella circolare, il Ministero accoglie il principio "tempus regit actum", con la conseguenza che i contratti in corso (somministrazione a tempo indeterminato e contratto intermittente) stipulati sotto il vigore della precedente legge, mantengono la loro efficacia fino a scadenza del termine o fino al verificarsi di una causa interruttiva del rapporto di lavoro.
Lo stesso principio si ritiene applicabile anche per i contratti a tempo parziale contenenti clausole elastiche e flessibili stipulate nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 61/2001.
Tali clausole, precisa la circolare, devono ritenersi valide e continuano a produrre effetti tra le parti.
Si rinvia al testo della circolare allegata per gli aspetti di dettaglio della disciplina.
Per quanto riguarda il contratto a termine il Ministero del Lavoro rinvia ad una successiva circolare.
Quanto alle altre tipologie di rapporto la circolare Ministeriale fornisce alcune istruzioni sulla disciplina applicabile ai contratti di lavoro in corso all'entrata in vigore della legge n. 247/2007.
Nella circolare, il Ministero accoglie il principio "tempus regit actum", con la conseguenza che i contratti in corso (somministrazione a tempo indeterminato e contratto intermittente) stipulati sotto il vigore della precedente legge, mantengono la loro efficacia fino a scadenza del termine o fino al verificarsi di una causa interruttiva del rapporto di lavoro.
Lo stesso principio si ritiene applicabile anche per i contratti a tempo parziale contenenti clausole elastiche e flessibili stipulate nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 61/2001.
Tali clausole, precisa la circolare, devono ritenersi valide e continuano a produrre effetti tra le parti.
Si rinvia al testo della circolare allegata per gli aspetti di dettaglio della disciplina.
Il Presidente
R.Carlo Noto La Diega
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