Circolari

Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva – Istruzioni INPS.

Circolare n° 169/2008 » 28.04.2008

L’art.1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto che a decorrere dal 1° luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La norma, inoltre, stabilisce che, fermi restando gli altri obblighi di legge, ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni i datori di lavoro sono tenuti al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 1176 demanda all’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione; il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, e le sue previsioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la normativa di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trova applicazione.

Con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha commentato in via generale tale decreto, mentre l’INPS, per quanto di competenza, ha fornito i propri chiarimenti con circolare n. 51 del 18 aprile u.s.; riguardo a tale ultima circolare, si evidenziano i seguenti  aspetti.
 
DURC per la fruizione dei benefici contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale: procedura di richiesta, individuazione dei benefici contributivi, rispetto dei contratti collettivi.

Con riferimento al DURC richiesto per la fruizione dei benefici contributivi, il decreto  stabilisce che, nel caso di coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l’Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità, nel rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio del DURC, senza procedere alla sua materiale emissione.

Pertanto, l’INPS afferma che la richiesta di DURC al fine di poter fruire dei benefici si ritiene assolta con il modello DM10, che contiene le agevolazioni.
In relazione a ciò, per distinguere tale tipologia di documento da quello previsto nelle restanti fattispecie, l’INPS ha denominato “DURC interno” l’attestazione di regolarità ai fini della fruizione dei benefici.

Ai fini dell’individuazione dei “benefici normativi e contributivi”, l’INPS fa integrale rinvio all’elenco allegato alla citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha valore meramente esemplificativo.

Al riguardo, si ricorda che sono espressamente esclusi dall’elenco dei benefici contributivi il regime contributivo previsto per il rapporto di apprendistato e le riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) o territori (zone montane, ecc.): va evidenziato che Confindustria ha sempre sostenuto l’esclusione  della natura di agevolazione del regime contributivo dell’apprendistato.

Quanto alla condizione del rispetto degli accordi e contratti collettivi, l’INPS ha confermato l’interpretazione adottata dal Ministero del Lavoro con la circolare n.4 del 15 gennaio 2004, nel senso cioè i benefici sono subordinati all’applicazione della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi (intendendosi per tale la parte che impegna direttamente le organizzazioni stipulanti gli accordi e non riguarda datori di lavoro e lavoratori).

Cause non ostative al rilascio del DURC

Il decreto individua alcune fattispecie che non rilevano ai fini del riconoscimento della condizione di regolarità per il rilascio del DURC.

In particolare, non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC, per i crediti iscritti a ruolo, la  sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario, e  per i crediti non ancora iscritti a ruolo il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il ricorso.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, nella precedente prassi amministrativa  degli Enti previdenziali, il riconoscimento della regolarità in presenza di ricorso amministrativo ricorreva solo qualora il ricorso vertesse su questioni controverse o interpretative, fosse adeguatamente motivato e non fosse manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi. Elementi questi che, come è evidente, hanno fornito in questi anni all’amministrazione ampi spazi di discrezionalità.

Ora invece viene esclusa ogni forma di valutazione in ordine ai contenuti del contenzioso, riconducendo ad un parametro oggettivo il riconoscimento della regolarità.

Con riferimento infine alle causa non ostativa consistente nell’aver beneficiato degli aiuti di Stato (specificati nel DPCM emanato ai sensi dell’articolo 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato, si tratta, per quanto concerne la materia previdenziale, di quelli fruiti per contratti di formazione e lavoro e soggetti alla nota procedura di infrazione UE: l’inclusione di tale fattispecie tra le cause che non inficiano la regolarità contribuiva accoglie un’espressa richiesta di Confindustria.

Efficacia del DURC ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali e decorrenza degli effetti.

Il decreto ministeriale inoltre individua le tipologie di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative al rilascio del DURC.

L’INPS peraltro evidenzia che, poiché il DURC in oggetto è completamente diverso dal DURC già disciplinato dalla pre-vigente normativa (per gli appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche,  per i lavori privati dell’edilizia  nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni  previsti dalla disciplina comunitaria), ai fini della individuazione della decorrenza degli effetti della normativa di attuazione della finanziaria 2007 occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore del decreto.

La stessa circolare ministeriale infatti ha affermato che, ai fini della fruizione dei benefici, normalmente erogati con cadenza mensile, l’efficacia ostativa degli illeciti in materia di tutela delle condizioni di lavoro opera solo per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Analogamente, i dati relativi alla  regolarità contributiva devono essere verificati con riferimento agli obblighi e agli adempimenti contributivi riferiti  ai periodi di paga successivi alla data di entrata in vigore del decreto, e cioè da gennaio 2008.


Modalità per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi e di rispetto di altri obblighi di legge

Ai fini della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi l’INPS ha predisposto un nuovo modulo denominato "SC 37 DURC Interno” (allegato alla circolare), che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente.

I datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30  giorni dalla data di emanazione della circolare, negli altri casi la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici.

Il modulo dovrà essere trasmesso, in via preferenziale, con modalità telematica.

Con lo stesso modulo inoltre i datori di lavoro devono dichiarare:
  • di essere in regola con l’assolvimento degli eventuali obblighi nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili;
  • di non avere a carico provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (o che sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il DURC).
 
In relazione agli adempimenti di cui sopra, Confindustria ha chiesto all’INPS di  attivare le necessarie forme di sinergia, possibilmente telematica, con gli altri Enti interessati (INAIL e Casse edili) al fine di unificare le comunicazioni.


Ulteriori sviluppi
 
Sulla GU n. 90 del 16 aprile 2008 è stato pubblicato il DM 25 febbraio 2008, n. 74, che disciplina la responsabilità solidale tra l’appaltatore ed il subappaltatore di opere, forniture e servizi. In tale decreto tra l’altro è previsto che l’impresa subappaltatrice deve attestare all’impresa appaltatrice l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi anche mediante il DURC.

Al riguardo, Confindustria è intervenuta presso l’INPS al fine di semplificare i rapporti tra l’Istituto e le imprese.

In tale ottica, l’INPS ha comunicato che nel mese di giugno prossimo verrà rilasciata una procedura telematica mediante la quale le imprese, su prenotazione, riceveranno con cadenza periodica mensile il DURC di loro competenza.

Cordiali saluti.
Il Presidente
R.Carlo Noto La Diega

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