Circolari

Decreto Interministeriale 25 febbraio 2008 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Circolare n° 174/2008 » 05.05.2008

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 90 del 16 aprile u.s. il Decreto Interministeriale (Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro) recante il regolamento in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.

Il Decreto, emanato in attuazione dell'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (meglio noto come Decreto Bersani), convertito in legge n. 248/2006, non ha efficacia immediata poiché si applica relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (e cioè le prestazioni di lavoro rese dal 16 giugno 2008 - cfr. articolo 5 del Decreto).

Come noto, l’articolo 35 sopra citato ha introdotto un regime di responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per le ritenute fiscali e per i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti (cfr. circolari FISE n. 348/06 del 7 luglio 2006 e n. 389/06 del 1° settembre 2006).

Tuttavia, il comma 29 dell’articolo 35 dispone che la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che il subappaltatore abbia adempiuto ai propri obblighi concernenti le prestazioni di lavoro dipendente.

Inoltre, il committente, prima di effettuare il pagamento all’appaltatore, deve ricevere la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti da parte dell’appaltatore stesso; l’inosservanza di tale disposizione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del committente, da € 5.000 a € 200.000.

Responsabilità solidale per il versamento delle ritenute fiscali

Le modalità operative individuate nel Decreto prevedono quanto segue:

  • il subappaltatore comunica all’appaltatore il codice fiscale dei lavoratori impiegati nel servizio (art. 1, comma 1);
  • il subappaltatore attesta il versamento delle ritenute fiscali relative ai lavoratori occupati nel subappalto, mediante il rilascio all’appaltatore:
  • di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (cfr. modulo allegato, pag. 6 della Gazzetta Ufficiale) e delle copie del modello F24 (pag. 7 Gazzetta Ufficiale),
  • o, in alternativa, di una asseverazione da parte dei CAF ovvero da parte del commercialista, ragioniere, perito commerciale o consulente del lavoro.

L’appaltatore, dal canto suo:

  • comunica al committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo (art. 1, comma 2);
  • è esonerato dalla responsabilità solidale nel caso di rilascio, da parte del subappaltatore, della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto, corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito, oppure dell’asseverazione di uno dei soggetti abilitati (art. 2, comma 3);
  • può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore sino all’esibizione della documentazione da parte di questi (art. 35, comma 29, della legge n. 248/2006);
  • esibisce al committente, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione rilasciatagli dal subappaltatore; in tal modo, il committente evita l’applicazione delle sanzioni previste in caso di pagamento del corrispettivo senza aver ricevuto la certificazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali (art. 2, comma 4).

Il committente, infine, provvede al pagamento del corrispettivo dopo aver ottenuto dall’appaltatore:

  • la comunicazione del codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore;
  • l’esibizione della dichiarazione e delle copie del modello F24, riferito al singolo subappalto o dell’asseverazione di uno dei soggetti abilitati, attestanti che gli adempimenti fiscali sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore (art.35, comma 32 della legge n. 248/2006).

Il committente è invece sottoposto a sanzione amministrativa (da € 5.000 a € 200.000) qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza aver ricevuto dall’appaltatore la certificazione, una volta accertato che gli adempimenti fiscali non siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori (art.35, comma 33 della legge n. 248/2006).


Responsabilità solidale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto, il subappaltatore:

  • comunica all’appaltatore il codice fiscale dei lavoratori impiegati nel subappalto;
  • attesta l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in relazione agli stessi soggetti mediante il rilascio all’impresa appaltatrice di:
  • prospetto analitico contenente nominativi, retribuzioni e aliquota contributiva applicata;
  • DURC rilasciato alla fine dei lavori o della fase lavori cui si riferisce il pagamento, accompagnato da una dichiarazione che attesti che nel documento sono comprese anche le posizioni di tutti i lavoratori impegnati nel subappalto e indicati nel prospetto o, in alternativa, una asseverazione dei soggetti abilitati (art. 4, comma 2).

L’appaltatore comunica al committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo; inoltre, è esonerato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore relativamente ai contributi previdenziali ed assicurativi in caso di rilascio da parte del subappaltatore del prospetto analitico e del DURC comprensivo della dichiarazione ovvero dell’asseverazione dei soggetti abilitati (art. 4, comma 3).

L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore sino all’esibizione della documentazione da parte di questi ed inoltre esibisce al committente, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione rilasciatagli dal subappaltatore nonché quella afferente la propria posizione.

Infine, il committente provvede al pagamento del corrispettivo solo dopo aver ottenuto dall’appaltatore la comunicazione del codice fiscale dei lavoratori impiegati dall’appaltatore e dal subappaltatore, nonché l’esibizione del prospetto analitico e del DURC attestante la regolarità dei versamenti o comunque dell’asseverazione dei soggetti abilitati; è invece sottoposto alla sanzione amministrativa qualora non ottemperi a tali modalità di pagamento.
 
Si ricorda infine che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003 (come modificato dalla legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 35, comma 34, della legge n. 248/2006, il committente privato è inoltre sottoposto alla responsabilità solidale per i due anni successivi alla cessazione dell’appalto, per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali da parte dell’appaltatore ed degli eventuali subappaltatori nonché per i trattamenti retributivi.

Si unisce copia del Decreto con i relativi allegati.

Cordiali saluti.

             
Il Presidente 
R. Carlo Noto La Diega


    


Documenti allegati

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