Circolari

Decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008 - Abrogazione (parziale) delle norme della legge “Bersani” sulla responsabilità solidale e abrogazione del relativo decreto attuativo.
Circolare n° 205/2008 » 04.06.2008
La normativa stava oggettivamente ponendo notevoli problemi al sistema delle imprese, in relazione agli adempimenti formali richiesti e alle rilevanti difficoltà interpretative e applicative che si stavano prospettando, tant’è che come FISE avevamo richiesto una proroga in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali e in sede confederale era stato avviato un tavolo tecnico di confronto per la definizione di organiche proposte di semplificazione e razionalizzazione della disciplina.
Contrariamente a quanto anticipato dalla stampa sulla scorta del testo disponibile entrato in Consiglio dei Ministri del 30 maggio u.s, non è stato però abrogato il comma 28 dello stesso articolo 35, che dispone espressamente che “l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore”.
In sintesi, quindi, quanto sopra comporta l’abrogazione delle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione e documentazione tra appaltante e sub-appaltatore, che sarebbero entrati in vigore il prossimo 16 giugno, l’abrogazione delle norme sanzionatorie per i committenti (e gli appaltatori) per inosservanza delle norme condizionanti i pagamenti dei corrispettivi dovuti nonché l’abrogazione delle clausole legali di esonero dalla responsabilità per l’appaltatore. Non viene meno, invece, come visto sopra, la disposizione recata dal comma 28 del citato articolo 35 del Decreto Bersani, che sancisce la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.
Il decreto interministeriale del 25 febbraio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, pure abrogato, recava il regolamento attuativo delle cennate disposizioni, con decorrenza dal 16 giugno p.v.
Resta anche confermata la normativa contenuta nella c.d. legge Biagi come modificata dalla legge n. 296 del 2006, finanziaria per il 2007, ai sensi della quale la responsabilità solidale committente-appaltatore, limitatamente agli appalti privati, vale per le componenti retributive e contributive, per due anni dopo la cessazione dell'appalto. Si ricorda inoltre, per quanto concerne gli appalti pubblici, la disposizione di cui all’art. 118 del Codice dei contratti, contenente disposizioni di regolazione del rapporto tra appaltatore e subappaltatore, anche sotto il profilo della responsabilità solidale.
Non mancheremo di tenere informate le imprese in relazione all’iter di conversione in legge del decreto, nel corso del quale non sono da escludere ulteriori interventi.
Distinti saluti.
Il Presidente
R.Carlo Noto La Diega
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