Circolari

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – Novità in materia di diritto del lavoro.
Circolare n° 252/2008 » 11.07.2008
Il decreto-legge n. 112/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno u.s. ed immediatamente in vigore, modifica in senso certamente positivo per le imprese, la disciplina del lavoro a termine, dell’orario di lavoro e dell’apprendistato.
Il decreto legge inoltre:
- detta una nuova disciplina sul libro unico del lavoro;
razionalizza il processo del lavoro; - abroga la legge n. 188 del 2007 sulle dimissioni volontarie;
- ripristina la facoltà per il datore di lavoro di coprire l’aliquota di collocamento obbligatorio mediante affidamento di commesse alle cooperative sociali;
- ripristina il lavoro intermittente;
- abroga la previsione della finanziaria per il 2007 che demandava al Ministero del Lavoro l’emanazione di un decreto legislativo di disciplina degli indici di congruità;
- abroga la previsione di aumenti contributivi per i contratti part - time “inferiori” a 12 ore settimanali;
- abroga la sanzione a carico dei datori di lavoro in caso di lavoratori impiegati in appalto/subappalto e non muniti di tessera di riconoscimento;
- abroga le leggi sul collocamento dello spettacolo;
- abroga la conservazione dei registri dell’orario di lavoro degli autotrasportatori.
Il provvedimento va, dunque, complessivamente nella direzione di una semplificazione della regolazione del rapporto di lavoro e di uno snellimento delle procedure amministrative ad esso connesse.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (art. 21, D.L. n. 112/2008)
Modifiche alla disciplina vigente:
- la norma conferma esplicitamente che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l’apposizione del termine possono essere riferibili anche all’attività ordinaria del datore di lavoro, contrastando, in tal modo, un avverso indirizzo giurisprudenziale (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001);
- la contrattazione collettiva, ad ogni livello, potrà prevedere una disciplina derogatoria al limite temporale massimo cumulato di durata di rapporto con contratti a termine fissato in 36 mesi (art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001);
- la contrattazione collettiva, ad ogni livello, potrà prevedere una differente disciplina del diritto di precedenza spettante al lavoratore a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi 12 mesi (art. 5, comma 4 quater, d.lgs. n. 368/2001).
CONTRATTI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (art. 22, D.L. n. 112/2008)
La modifica più importante si riferisce alle persone che potranno utilizzarlo. Infatti non saranno più solo le persone a rischio di esclusione sociale ma chiunque possa essere interessato a questa tipologia contrattuale (art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003).
CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art. 23, D.L. n. 112/2008)
Il decreto legge rivede e semplifica tutta una serie di obblighi di carattere amministrativo legati all’avvio e alla gestione del contratto di apprendistato.
Vengono abrogati i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro:
- l’obbligo di comunicare all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro 30 giorni dalla data di assunzione dell'apprendista stesso (art. 1 del DM 7 ottobre 1999);
- l’obbligo di informare la famiglia dell’apprendista o chi esercita la patria potestà, a intervalli non superiori a 6 mesi (art. 21 DPR n. 1668/1956);
- l’obbligo di comunicare entro 10 giorni all'ufficio di collocamento competente per territorio i nominativi degli apprendisti cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita (art. 24, comma 3 DPR n. 1668/1956);
- l’obbligo di comunicare entro 10 giorni all'ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica (art. 24, comma 4 DPR n. 1668/1956);
- l’obbligo di sottoporre a visita sanitaria l’apprendista prima dell’assunzione per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l’occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto (art. 4, legge n. 25/1955).
Apprendistato professionalizzante
Durata minima
E’ stata abrogata la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante. Questa modifica demanda integralmente ai contratti collettivi nazionali di lavoro la determinazione della durata minima del contratto (art. 49, comma 3, d.lgs. n. 276/2003).
Resta ferma la durata massima di 6 anni.
Formazione esclusivamente aziendale
Le norme ammettono la possibilità di espletare la formazione soltanto in azienda e di regolamentare i profili formativi per via esclusivamente contrattuale escludendo ogni intervento delle Regioni, naturalmente senza percezione di sostegni finanziari (è aggiunto il comma 5 all’art. 49, d.lgs. n. 276/2003).
In particolare, la contrattazione collettiva o gli enti bilaterali potranno definire la nozione di formazione aziendale e determinare, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
L’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione viene esteso anche ai dottorati di ricerca. Viene, altresì, previsto che in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione può essere rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative (art. 50, d.lgs. n. 276/2003).
ORARIO DI LAVORO (art. 41 del D.L. n. 112/2008)
Le innovazioni in materia sono tutte positive:
- viene introdotta una definizione di lavoratore notturno che, a conferma della interpretazione che abbiamo sempre sostenuto, stabilisce che è lavoratore notturno colui che svolge attività lavorativa per almeno tre ore durante il periodo notturno per 80 giorni lavorativi all’anno (art. 1, comma 2, lett. e), n. 2, d.lgs. n. 66/2003);
- la definizione di lavoratore mobile, intendendosi come tale qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario (art. 1, comma 2, lett. h), d.lgs. n. 66/2003);
- l’esclusione dal campo di applicazione del d. lgs. n. 66 del 2003 anche per gli addetti ai servizi di vigilanza privata (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 66/2003);
- la possibilità che il riposo giornaliero possa essere fruito in modo non consecutivo anche per chi osserva il regime di reperibilità (e non solo più per chi svolge attività frazionate durante il giorno) (art. 7, d.lgs. n. 66/2003);
- la previsione in base alla quale il periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 66/2003).
Il provvedimento stabilisce che tra le eccezioni alla disposizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive, rientrano anche le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi non solo il turno ma anche squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio anche di un turno oltre che di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale (art. 9, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003).
Di estremo interesse è la previsione secondo la quale in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe alla disciplina del riposo giornaliero, delle pause e del lavoro notturno possano essere previste anche dai contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 17, comma 1, d.lgs. n. 66/2003).
Vanno, altresì, accolte con favore la precisazione del regime delle sanzioni applicabili alle varie fattispecie (art. 18 bis, d.lgs. n. 66/2003) e l’abrogazione degli obblighi di comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali e dell’esecuzione del lavoro notturno (art. 4, comma 5, e art. 12, comma 2, d.lgs. n. 66/2003).
LIBRO UNICO DEL LAVORO (art. 39, D.L. n. 112/2008)
Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, dovrà istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale dovranno essere iscritti:
- i lavoratori subordinati;
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Le disposizioni in materia saranno applicabili soltanto a seguito dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
L’istituzione di un unico libro del lavoro semplifica la gestione del rapporto di lavoro. L’ulteriore passaggio, determinante ai fini della semplificazione, dovrà essere la completa informatizzazione del libro unico.
Per ciascun lavoratore dovranno essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
Nel libro unico del lavoro dovrà essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere indicate specificatamente.
L’introduzione del “libro unico” comporta le seguenti abrogazioni:
- l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia”;
- l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 “Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"”;
- gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 “Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari”;
- gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “ Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
- l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153 “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”;
- l'articolo 9 quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”;
- il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”;
- “Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 ottobre 2002. Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola”.
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 40, comma 2, D.L. n. 112/2008)
Viene eliminato l’obbligo di consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Tale obbligo si intende assolto quando il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 152/1997 (art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000).
Le informazioni richieste sono le seguenti:
- l'identità delle parti;
- il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
la data di inizio del rapporto di lavoro; - la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- la durata del periodo di prova se previsto;
- l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
- l'orario di lavoro;
- i termini del preavviso in caso di recesso.
RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DEL LAVORO (art. 53, D.L. n. 112/2008)
Le modifiche sono volte a semplificare e ad accelerare la definizione dei processi del lavoro imponendo l’obbligo di immediata motivazione della pronuncia (artt. 421 e 429 c.p.c.).
DIMISSIONI VOLONTARIE (art. 39, comma 10, lett. l), D.L. n. 112/2008)
Viene abrogata la legge 17 ottobre 2007, n. 188, recante “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie”, che prevedeva che le dimissioni del lavoratore dovessero essere rese su moduli con codici alfanumerici distribuiti dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali, dai centri per l’impiego.
L’abrogazione della legge risponde ad un’esigenza espressa unanimemente dal sistema delle imprese che aveva ritenuto questo provvedimento un inutile appesantimento burocratico della gestione del rapporto di lavoro.
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (art. 39, comma 10, lett. m), e comma 11, D.L. n. 112/2008)
Ripristino articolo 14 del d.lgs. n. 276/2003 – Affidamento di commesse a cooperative sociali
Viene abrogato il comma 38 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Protocollo welfare) che aveva a sua volta abrogato l’articolo 14 del d.lgs. n. 276/2003 che dava la possibilità ai privati datori di lavoro di coprire l’aliquota obbligatoria di assunzione dei lavoratori disabili mediante l’affidamento di commesse a cooperative sociali.
Una soluzione che era stata più volte sollecitata in quanto utile per consentire ai lavoratori disabili il proficuo inserimento lavorativo in contesti in grado, per loro natura, di avere attenzione alla persona con ridotta capacità lavorativa e alle imprese di adempiere gli obblighi derivanti dal collocamento obbligatorio.
Appare opportuno rilevare che la legge n. 247/2007 ha modificato anche il regime dei benefici economici (art. 13 della legge n. 68/1999) trasformandoli da fiscalizzazione degli oneri sociali in contributo regionale, così rendendo ancor più complesso e macchinoso il meccanismo di finanziamento. Occorre, in prospettiva, semplificarlo attraverso automatismi ed incrementare il relativo fondo.
Prospetto informativo
I datori di lavoro non dovranno più inviare entro il 31 gennaio il prospetto informativo sulla propria situazione occupazionale ai fini di assolvere agli obblighi del collocamento obbligatorio se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non sono intervenuti cambiamenti tali da modificare l’obbligo.
Certificazione di ottemperanza
Le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, non dovranno più produrre apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti di attestazione di regolarità con gli obblighi della legge n. 68/99. Agli stessi fini permane la preventiva dichiarazione del legale rappresentante.
RIPRISTINO DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO INTERMITTENTE (art. 39, comma 10, lett. m), e comma 11, D.L. n. 112/2008)
Viene abrogato il comma 45 della legge 247/2007 (Protocollo Welfare) che a sua volta aveva abrogato gli articoli del d.lgs. n. 276/2003 da 33 a 40 che avevano istituito il lavoro intermittente.
ABROGAZIONE DEGLI AUMENTI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI DI LAVORO PART - TIME CON ORARIO INFERIORE ALLE 12 ORE (art. 39, comma 10, lett. m), D.L. n. 112/2008)
Nell’ambito dei criteri di delega di riordino della materia dei servizi per l’impiego, degli incentivi per l’occupazione e dell’apprendistato viene abrogato il criterio di delega contenuto nella lett. d) del comma 32 della legge 247/2007, relativo all’aumento contributivo per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali.
INDICI DI CONGRUITA’ (art. 39, comma 10, lett. n), D.L. n. 112/2008)
Va accolta con pieno favore l’abrogazione delle previsioni della legge finanziaria per il 2007 (commi 1173 e 1174 dell’art. 1, l. n. 296/2006) che demandavano a uno o più decreti del Ministero del Lavoro l’individuazione di indici di congruità per la promozione della regolarità contributiva.
REGIME DI APPALTO – TESSERA DI RICONOSCIMENTO (art. 39, comma 12, D.L. n. 112/2008)
Si esprime apprezzamento per l’abrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.500 a 10.000 euro per la violazione) prevista dal T.U. salute e sicurezza (art. 55, comma 4, lett. h), d.lgs n. 81/2008) per i datori di lavoro e i dirigenti nel caso di lavoratori in regime di appalto e di subappalto non muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Si trattava di una duplicazione sanzionatoria, in quanto il medesimo inadempimento è già sanzionato (sanzione amministrativa da 100 a 500 € per ciascun lavoratore) ai sensi della successiva lettera m).
REGISTRI DELL’ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTOTRASPORTATORI (art. 40, D.L. n. 112/2008)
E’ modificata la disciplina relativa ai registri dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto nel senso che segue (art. 8, commi 2 e 3, d.lgs. n. 234/2007):
- non dovranno essere più conservati per 2 anni;
- non dovranno più essere vidimati dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Gli obblighi di registrazione si intenderanno assolti mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro.
Cordiali saluti.
Il Presidente
R.Carlo Noto La Diega
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