Circolari

III Decreto correttivo appalti – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Circolare n° 318/2008 » 03.10.2008
E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 ottobre 2008, n. 231, supplemento ordinario n. 227, disponibile on line da oggi sul sito della stessa Gazzetta, il c.d. III decreto correttivo appalti pubblici, datato 11 settembre 2008, n. 152; le relative disposizioni entreranno in vigore decorsi i 15 giorni di vacatio legis.
Tra le modifiche inserite, si segnalano di seguito quelle ritenute di maggiore interesse per il nostro sistema imprenditoriale:
Avvalimento - art. 1, comma 1, lett. n .
Il provvedimento interviene sul comma 6 dell’art. 49. Permane la disposizione secondo cui il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria; il bando di gara però può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto dell’utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attestati dalla SOA.
Viene eliminato il comma 7 secondo il quale il bando di gara può prevedere che in relazione alla natura o all’importo dell’appalto le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa in una misura fissata nel bando.
Contratti di partenariato pubblico – privato – art. 2, comma 1, lett. a.
Viene introdotta la definizione dei contratti di partenariato pubblico – privato. Per essi si intendono i contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso il finanziamento totale o parziale a carico dei privati di tali prestazioni con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Consorzi stabili – art. 2, comma 1, lett. f e g
Il decreto rivede il divieto di partecipazione congiunta alle gare dei consorzi stabili e delle imprese consorziate. Si tratta di uno degli aspetti più significativi, in linea con le nostre reitereate richieste: viene finalmente rimosso un ostacolo alla aggregazione in forma di consorzio stabile delle imprese, che se non sono state indicate per l’esecuzione, potranno partecipare alle gare anche in concorrenza con il Consorzio stabile.
Il codice vigente vieta(va) la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. Il decreto correttivo invece prevede che in consorzi stabili siano tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Qualora però le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di esclusione automatica dell’offerta anormalmente bassa, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati.
Esclusione dalla gara del subappaltatore per false dichiarazioni – art. 2, comma 1, lett. h.
Il provvedimento modifica l’art. 38, comma 1, lett. h, estendendo anche al subappaltatore l’esclusione dalle procedure di gara per falsità nelle dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
Altre disposizioni di possibile interesse del provvedimento riguardano:
• Le opere a scomputo - art. 1, comma 1, lett. F.
L’art. 32, comma 1, lett. g, del codice degli appalti disciplina la realizzazione delle opere pubbliche primarie e secondarie di importo superiore alla soglia comunitaria, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione gravanti sul titolare del permesso a costruire.
In base alla normativa vigente l’amministrazione può prevedere, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, che il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore presentando all’amministrazione medesima la progettazione preliminare delle opere. All’esito della gara bandita dall’amministrazione il promotore può esercitare diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario, se previsto nel bando di gara.
Le modifiche introdotte, invece, prevedono che l’amministrazione che rilascia il permesso di costruire possa prevedere che l’avente diritto a chiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione un progetto preliminare delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara nelle forme ordinarie.
• Le opere superspecializzate – art. 1, comma 1, lett. H.
L’intervento sull’art. 37, co. 11, del codice vigente, è successivo all’apertura della procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea circa il divieto di subappalto per le opere superspecializzate di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori.
In tale fattispecie il decreto correttivo prevede che i soggetti affidatari possano utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’art. 118, comma 2, terzo periodo, che prevede, per quanto riguarda la categoria prevalente, che la quota subappaltabile non superi il 30%.
• Le offerte anormalmente basse con particolare riferimento ai lavori pubblici – art. 1, comma 1, lett. bb.2
Il decreto fissa un limite per l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse prevista nel bando: i lavori di importo pari o inferiore ad un milione di euro. Ciò implica l’introduzione della valutazione dell’anomalia anche per appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ma superiori ad un milione di euro.
• Project financing – art. 1, comma 1, lett. ee
E’ una delle modifiche di maggior “spessore”: viene introdotto il project financing c.d. di “seconda generazione”, con una sostanziale rivisitazione dell’istituto con una doppia via e il ritorno alla prelazione per il promotore.
La stazione appaltante potrà decidere di ricorrere alla duplice gara nella quale prima si sceglie il promotore e solo successivamente si procede all’aggiudicazione vera e propria del contratto. Nella seconda fase il promotore potrà avvalersi del diritto di prelazione laddove non risulti essere il migliore offerente. In alternativa, il decreto prevede una procedura semplificata a gara unica, nella quale manca il diritto di prelazione per il promotore e qualora esso non si adegui all’offerta effettuata dal migliore offerente, quest’ultimo è aggiudicatario del contratto e l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima del 2, 5% del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
• Aste elettroniche – art. 2, comma 1, lett. q
Il ricorso a procedure telematiche interamente gestite con sistemi telematici è esteso anche al settore dei lavori.
• Adeguamento del corrispettivo di appalto nelle opere - art. 2, comma 1, lett. gg
Fermi i vigenti divieti di adeguamento del prezzo, il decreto prevede che nel bando di gara l’amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili ed imputabili all’acquisto dei materiali, possa anticipare il prezzo di alcuni materiali da costruzione secondo modalità e tempi che verranno stabiliti nel contratto d’appalto, ferma restando l’applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi. L’anticipazione è però sottoposta ad una serie di condizioni, inclusa la costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
• Leasing in costruendo – art. 2, comma 1, lett. nn
Il decreto correttivo definisce il contratto di locazione finanziaria, quale appalto pubblico di lavori, salvo che questi non abbiano carattere accessorio. Il soggetto finanziatore deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore.
• Attestazione SOA – art. 2, comma 1, lett. vv.3
Nel decreto è contenuta una disposizione che consente alle imprese ai fini dell’attestazione SOA di scegliere i migliori cinque anni negli ultimi dieci anni, nell’obiettivo di evitare “la corsa al fatturato”.
Distinti saluti.
Il Responsabile Area Mercato dei Servizi
Giuseppe Gherardelli
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