Circolari

Accordo quadro 22 gennaio 2009 fra Governo e Parti sociali sulla riforma degli assetti contrattuali.

Circolare n° 057/2009 » 10.02.2009

L’ ”Accordo quadro” sulla riforma degli assetti contrattuali (v. allegato) è stato sottoscritto il 22 gennaio scorso dal Governo, nella sua qualità di datore di lavoro pubblico, da tutte le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese e da tutte le Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, con eccezione della CGIL.

Con l’ ”Accordo quadro” si conclude la prima fase di un percorso iniziato il 10 giugno dello scorso anno, allorché Confindustria e Cgil, Cisl e Uil avevano convenuto - anche sulla base del documento unitario condiviso fra i sindacati - di avviare il confronto sulla riforma delle regole della contrattazione collettiva definite con il Protocollo del 23 luglio 1993.

Il confronto diretto fra Confindustria e Sindacati ha trovato un primo punto di arrivo il 10 ottobre 2008 quando Cisl e Uil hanno dichiarato di condividere il documento di Linee Guida proposto da Confindustria.
In quella occasione, Confindustria aveva convenuto con tutti e tre i Sindacati Confederali sull’opportunità di allargare il confronto a tutte le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro privati e pubblici, con l’obiettivo di arrivare in tempi brevi ad una riforma condivisa degli assetti della contrattazione collettiva.

I Sindacati, quindi, hanno unitariamente avviato incontri con le altre Confederazioni di rappresentanza delle imprese, dai quali sono derivate intese concluse, con sottoscrizione o con mere dichiarazioni, solo con Cisl e Uil.

Nel frattempo sono proseguiti anche i contatti fra Confindustria e le altre Confederazioni di rappresentanza delle imprese (Ania, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confprofessioni, Confservizi, Legacoop)  che, all’inizio dell’anno, si sono concretizzati in un documento di "principi comuni e condivisi" sulla riforma degli assetti della contrattazione.

In questo contesto, il Governo ha espresso a sua volta condivisione dei principi di riforma indicati nel documento, integrandolo con alcuni indispensabili riferimenti ai vincoli di bilancio, con riguardo alla pubblica amministrazione.

*   *   *

Nell’esprimere soddisfazione per la sottoscrizione del Protocollo 22 gennaio 2009, Confindustria ne ha voluto sottolineare i seguenti elementi innovativi:

un assetto della contrattazione collettiva - a vigenza triennale - su due livelli: un contratto nazionale di categoria e la contrattazione di secondo livello “come definita dalle specifiche intese” (così come previsto, per quanto riguarda Confindustria, nel testo del 10 ottobre 2008);

b. per la modifica dei “minimi contrattuali”, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, l’individuazione - a cura di un soggetto terzo scelto dalle parti - di un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati;

c. recupero degli eventuali scostamenti significativi registratisi nel periodo di vigenza contrattuale fra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati;

d. applicazione del nuovo indice ad un valore retributivo individuato dagli specifici accordi interconfederali (così come previsto nel predetto documento del 10 ottobre);

e. ridefinizione dei tempi e delle procedure per la presentazione delle “piattaforme” e lo svolgimento delle trattative di rinnovo;

f. previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza di un contratto di categoria, riconosca una copertura economica, stabilita dai contratti stessi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo. Il beneficio è condizionato all’adozione, da parte dei sindacati, di comportamenti che rispettino i tempi e le procedure stabilite per i rinnovi contrattuali;

g. definizione delle modalità utili a garantire l’effettività del periodo di “tregua sindacale”;

h. conferma della richiesta al Governo di rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello per i “premi di produttività”;

conferma del principio del “ne bis in idem”, per cui la contrattazione di secondo livello deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati “negoziati” in altri livelli di contrattazione;

j. conferma che la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge;

k. ricorso a forme di conciliazione ed arbitrato (con applicazione dei conseguenti provvedimenti) per risolvere le controversie che sorgono per il mancato rispetto delle regole stabilite;

l. possibilità per i contratti di settore di prevedere modalità e condizioni per favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI;

m. possibilità per i contratti di categoria di prevedere l’adozione di “elementi economici di garanzia” ( in coerenza con quanto contenuto nel documento Confindustria del 10 ottobre 2008, dove è indicata la possibilità per i diversi settori - nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva – di stabilire tali elementi a favore dei lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante per contratto nazionale);

n. possibilità per i contratti di categoria di definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi del CCNL. Derogabilità definita per governare, direttamente nel territorio o in azienda, situazioni di crisi aziendale o favorire lo sviluppo economico ed occupazionale;

o. definizione, entro tre mesi, di nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo;

p. per la contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali, possibilità di determinare l’insieme dei sindacati rappresentativi della maggioranza dei lavoratori che possono proclamare gli scioperi;

q. conferma dell’obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti nazionali dei diversi comparti;

r. conferma che l’obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.

*   *   *

Nel trasmettere il Protocollo allegato, di cui si condividono molti aspetti, si è dell’avviso che alcuni principi in esso contenuti – come si è avuto modo di rappresentare nelle sedi proprie – potranno richiedere, nel quadro del sistema relazionale previsto dai CCNL dei diversi settori aderenti a FISE,  un loro adattamento coerente con le peculiarità del comparto dei servizi e, particolarmente, dei servizi gestiti in regime di appalto o di concessione.

Cordialmente.

Il Presidente
Giiulio Quercioli Dessena


 


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