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Giurisprudenza Cassazione – Costituzione in mora della PA – Necessità ai fini della maturazione degli interessi moratori.

Circolare n° 065/2009 » 17.02.2009

Si trasmette in allegato la sentenza n. 806 del 15 gennaio 2009 resa dalla I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, nella quale si afferma che quando il debitore è la Pubblica Amministrazione, il creditore ha l’onere di procedere alla costituzione in mora, anche laddove la prestazione debba essere apparentemente eseguita al domicilio del creditore.

La costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 del codice civile non può essere sostituita, rileva la Cassazione, dalla emissione di fattura, e la sua mancanza comporta l’impossibilità di riconoscere gli interessi moratori.

Anche la domanda di risarcimento del danno, derivato per l’istante dalla insorta necessità di instaurare rapporti di factoring, in conseguenza del preteso ritardo nei pagamenti, non può trovare accoglimento, ad avviso della stessa Cassazione, in mancanza di ritardo colpevole; colpevolezza che in assenza di termini individuati, nella fattispecie, presuppone comunque una richiesta formale diversa dalla emissione di fattura.

In particolare, quindi, è stato esclusa l’applicabilità dell’art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., norma che prevede un’ipotesi di mora ex re, ossia di mora operante automaticamente ed a prescindere da un formale atto di costituzione.

Tale norma, infatti, opera esclusivamente nel caso in cui la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore, circostanza questa del tutto esclusa nel caso de quo.

Secondo la Suprema Corte, pertanto, ai fini della costituzione in mora sarebbe stata necessaria un’intimazione o richiesta fatta per iscritto, come espressamente previsto dal primo comma dell’art. 1219 c.c.. L’intimazione o richiesta scritta non può essere integrata dalla sola emissione delle fatture, non accompagnate da una formale e precisa richiesta di pagamento.

L’emissione delle fatture, invero, non assume rilevanza nemmeno sotto il profilo della scadenza del termine, in quanto, se fosse stato effettivamente fissato un termine per l’adempimento, troverebbe applicazione l’art. 1183 c.c..

Si tratta di una impostazione a nostro avviso non coerente con le pertinenti norme comunitarie in materia, che non subordinano alla formale costituzione in mora il diritto agli interessi moratori; purtuttavia, si invitano le imprese a porre la massima attenzione alla segnalata pronuncia, data l’autorevolezza dell’organo, competente, come noto, in ultima istanza in subiecta materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Mercato dei Servizi
Giuseppe Gherardelli


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