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Ritardo pagamenti – Nuova proposta di Direttiva UE a modifica direttiva n. 35/2000 – Commissione europea: risposta negativa Esposto TAIIS.
Circolare n° 126/2009 » 09.04.2009
La proposta sostituirà la direttiva 2000/35/CE, attualmente in vigore, e prevede una serie di misure, in parte differenziate a seconda che il ritardo riguardi un contratto stipulato tra aziende o con la pubblica amministrazione.
Nel caso della pubblica amministrazione, il testo prevede l’armonizzazione del termine massimo di pagamento a 30 giorni, salvo casi particolari (lasciando invece ai privati la libertà di fissare per contratto un termine diverso) e l’introduzione di un tasso di interesse automatico, da applicarsi a partire dal primo giorno di ritardo, del 5% sulla somma dovuta.
Inoltre, sia alle pubbliche amministrazioni che ai privati dovrà applicarsi un rimborso, la cui entità varia a seconda dell’ammontare della somma dovuta, a titolo di compensazione per i costi amministrativi e burocratici che il creditore deve sostenere per ottenere il pagamento dovuto.
Gli Stati membri dovranno inoltre provvedere affinché i creditori possano ottenere un titolo esecutivo entro 90 giorni, indipendentemente dall’ammontare della somma dovuta.
Una importante novità, infine, é che le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, in caso di clausole o pratiche illecite, potranno agire per conto di esse presso le sedi giudiziarie o amministrative opportune, per ottenere la cancellazione o la cessazione di tali clausole o pratiche.
La proposta passa ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio, per modifiche e definitiva approvazione. Si allega il testo della Proposta, in una versione, come si potrà rilevare, “di lavoro”.
Si coglie l’occasione per rilevare che l’Esposto alla Commissione europea presentato a Febbraio c.a. dalla Federazione nel quadro delle iniziative poste in essere come TAiiS ha avuto riscontro negativo da parte degli uffici della stessa Commissione, sulla base principalmente del rilievo che una volta correttamente recepita la direttiva n. 35/2000 in un Paese membro le difformità verificatesi riguardano l’ordinamento nazionale e sono rimesse all’esame del giudice nazionale. Con riserva di approfondimenti, si rileva che si tratta di impostazione non soddisfacente in particolare ove riferita a provvedimenti di legge, anche successivi al recepimento della direttiva in parola; la inusuale tempestività con cui è stato dato riscontro fa peraltro ritenere che la Commissione ritenga l’esame della problematica, su cui l’anno scorso era stata sviluppata una ampia indagine conoscitiva, condizionata nel merito dal summenzionato processo di riesame della direttiva n. 35/2000.
Con riserva di continuare a tenere informate le imprese, si inviano i migliori saluti
Responsabile Area Mercato dei Servizi
Giuseppe Gherardelli
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