Circolari

Misure a sostegno dell’auto - Regolamento EU n. 1998/06 CE del 15 dicembre 2006 - Regime “de minimis”
Circolare n° 190/2009 » 09.06.2009
In relazione alle richieste di chiarimenti di numerose associate, riepiloghiamo di seguito le principali disposizioni in merito alle agevolazioni, precisando i requisiti richiesti.
1) Motocicli
E' concesso un contributo di € 500,00 per l'acquisto di un motociclo nuovo euro 3 fino a 400 cc di cilindrata o comunque non superiore a 60 kw, con rottamazione di un motociclo o ciclomotore euro 0 o euro 1.
2) Autovetture
E' previsto un contributo di € 1.500,00 per l'acquisto di autovetture, euro 4 o euro 5, che emettono fino a 140 grammi di CO2 per chilometro, o fino a 130 grammi se alimentate a gasolio, a fronte della rottamazione di autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo euro 0, euro 1 e euro 2 (questi ultimi se immatricolati entro il 31.12 1999).
3) Autovetture c.d. “super ecologiche”
(autovetture con alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o Gpl, alimentazione elettrica o a idrogeno)
E' stato confermato, anche per l'anno 2009, il contributo a favore di chi acquista un'autovettura nuova, omologata dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, alimentazione elettrica ovvero a idrogeno.
Più esattamente:
- il contributo è di € 1.500;
- il contributo è aumentato di ulteriori € 500, se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro (il limite di emissioni cui fare riferimento è quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo);
- il contributo è aumentato di ulteriori € 1.500, con esclusione delle autovetture con alimentazione a GPL) se il veicolo ha emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro (il limite di emissioni cui fare riferimento è quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo).
Il contributo (base o aumentato) cui si fa riferimento è anticipato dal venditore al momento dell’acquisto del veicolo da parte dell’acquirente.
Per godere di questo beneficio la legge richiede due ulteriori condizioni:
- il contratto di acquisto del veicolo deve essere firmato entro il 31.12.2009;
- il veicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2010.
Il contributo (base o aumentato) per le autovetture c.d. super ecologiche di cui al presente punto è cumulabile con quello previsto per la rottamazione delle autovetture di cui al precedente punto 2).
4) Autocarri con alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o Gpl, alimentazione elettrica o a idrogeno
E' stato confermato, anche per l’anno 2009, il contributo a favore di chi acquista un autocarro nuovo, di massa complessiva fino 3,5 tonnellate, euro 4 o euro 5, omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, alimentazione elettrica ovvero a idrogeno.
Più esattamente:- il contributo è di € 1.500;
- il contributo è aumentato di ulteriori € 500, se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro (il limite di emissioni cui fare riferimento è quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo);
- il contributo è aumentato di ulteriori € 2.500 in caso di rottamazione di un autocarro, o autoveicolo promiscuo, o ad uso speciale, o per trasporto specifico, euro 0, euro 1 e euro 2 (questi ultimi se immatricolati entro il 31.12.1999), di massa massima fino a 3,5 tonnellate.
Il contributo (base o aumentato) cui si fa riferimento è anticipato dal venditore al momento dell'acquisto del veicolo da parte dell’acquirente.
5) Autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autocaravan
E' previsto un contributo, anticipato dal venditore del veicolo nuovo, per chi rottama un autocarro, un autoveicolo per trasporto promiscuo, un autoveicolo per trasporto specifico, un autoveicolo per uso speciale o un autocaravan, di categoria "euro 0" o "euro 1" o "euro 2" (quest'ultimo immatricolato entro il 31 dicembre 1999) di peso complessivo fino a 3,5 tonnellate e ne acquista uno nuovo di categoria "euro 4" o "euro 5".
Gli autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporto specifico e autoveicoli per trasporto speciale, possono essere reciprocamente sostituiti entro il limite di massa massima di 3,5 tonnellate, trattandosi di veicoli ad uso commerciale e considerato che i veicoli promiscui non vengono più prodotti.
Gli autocaravan, in quanto destinati ad uso privato al trasporto e all'alloggio delle persone, possono essere sostituiti solo con altri autocaravan.
Il contributo cui si fa riferimento è anticipato dal venditore al momento dell’acquisto del veicolo da parte dell’acquirente.
6) Installazione di impianti ecologici (Gpl o metano)
E' previsto un contributo di € 500,00 per l'installazione di un impianto Gpl e di € 650,00 per l'installazione di un impianto a metano sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" ed "euro 2", fino all'esaurimento dei fondi statali previsti.
Questo contributo, fruibile ogni anno grazie ai fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, è gestito tramite le procedure attivabili attraverso il sito internet www.ecogas.it del Consorzio Ecogas.
Si evidenzia che:
•i benefici si applicano anche per l’acquisto di veicoli nuovi in locazione finanziaria, con contratto stipulato fra acquirente e venditore dal 7.2.2009 e fino al 31.12.2009, purché immatricolati entro il 31.3.2010;
•i benefici si applicano anche per l’acquisto di veicoli nuovi da parte di una società di leasing in locazione finanziaria, con rottamazione di un veicolo intestato al locatario;
• sono esclusi dai benefici gli acquisti di veicoli da intestare a società che effettuano produzione o scambio di veicoli;
• i benefici si applicano anche se il veicolo viene rottamato dall’erede;
• qualora il veicolo destinato alla rottamazione sia cointestato a più soggetti, vengono riconosciuti gli incentivi anche se il nuovo veicolo viene intestato ad uno solo di essi;
• a fronte della rottamazione di un veicolo inquinante, possono essere accordati gli incentivi per l'acquisto di un unico veicolo nuovo;
la radiazione dal PRA del veicolo inquinante deve avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo.
Regime “de minimis”
Si evidenzia che in base alla normativa comunitaria le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal Regolamento EU n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
L'Unione Europea infatti vieta gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese per importi maggiori a quelli previsti sotto qualsiasi forma, in quanto incompatibili con il mercato comune, sul principio che, favorendo alcune organizzazioni o produzioni, risulti falsata la concorrenza a livello europeo.
Per aiutare le necessità immediate del sistema produttivo, che si trova ad affrontare un periodo di profonda crisi economica, con la Comunicazione 2009/C n. 16/01 (GUCE del 22/1/09), la Commissione ha ufficializzato un provvedimento di temporanea modifica del “de minimis”, con innalzamento provvisorio della soglia da 200.000 a 500.000 euro per gli anni 2009 – 2010, (ammontare massimo di contributi a fondo perduto che ogni impresa, italiana ed europea, può ricevere in un triennio).
In pratica, per stabilire quanto un'impresa possa beneficiare di questo tipo di agevolazione, è necessario sommare tutti i finanziamenti ottenuti dalla medesima in regime de minimis nell'arco di tre esercizi finanziari (es. 500.000-150.000 euro usufruiti nel 2008= 350.000 euro residui da poter richiedere per gli anni 2009 e 2010).
Dal 2011 a meno di eventuali proroghe, tale importo massimo tornerà a 200.000 euro.
Distinti saluti.
Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena
Circolari recenti
Circolare n° 06/2021
Circolare Ministero della Salute 12/4/2021 – Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per COVID19.
16.04.2021 Leggi tuttoCircolare n° 05/2021/MI
Protocollo tra le Parti Sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19 – Aggiornamento 6 aprile 2021 – Protocollo per la vaccinazione nei luoghi di...
09.04.2021 Leggi tuttoCircolare n° 04/2021/MI
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (“Decreto Sostegni”) - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi...
24.03.2021 Leggi tuttoCircolare n° 02/2021
Decontribuzione sud (Articolo 27 decreto-legge n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020) – Chiarimento INPS.
15.01.2021 Leggi tuttoCircolare n° 01/2021
Legge di Bilancio 2021 (Legge 30.12.2020, n. 178) – Principali disposizioni in materia di lavoro subordinato privato di interesse per le aziende operanti nel settore degli...
11.01.2021 Leggi tuttoPagina 1 di 185 pagine 1 2 3 > Last › Pagina successiva