Circolari

Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio.
Circolare n° 238/2009 » 05.08.2009
L’Avviso definisce misure per la sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutui), operazioni di leasing e crediti a breve termine in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’Avviso), con l’esclusione di finanziamenti e operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.
Il documento di indirizzo identifica tre tipologie di operazioni possibili:
• sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui;
• sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
• allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
Le operazioni di cui sopra si articoleranno secondo le seguenti modalità:
• le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
• il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d’anno;
• il rimborso delle rate sospese avviene al termine del periodo di ammortamento - che dunque viene allungato per un periodo pari a quello della sospensione – con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità;
• durante il periodo di sospensione la quota interessi viene corrisposta alle scadenze originarie;
• nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio dell’opzione di riscatto;
• in presenza di garanzie saranno adottate, se necessarie, le azioni utili all’attuazione dell’Avviso.
Nello stesso tempo, tali operazioni non dovranno comportare costi amministrativi aggiuntivi (commissioni e altri costi di istruttoria), alcuna modificazione delle condizioni di tasso accordate ne’ interessi di mora; infine, non verranno richieste ulteriori garanzie.
A queste misure, si aggiunge la previsione di meccanismi di sostegno ai processi di ricapitalizzazione: le banche si impegnano a definire appositi finanziamenti per importi pari ad un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci.
Va segnalato, tuttavia, che sotto il profilo dell’operatività l’adesione all’intesa da parte dei singoli istituti di credito è volontaria, non obbligatoria; l’ABI si impegna cioè a promuoverla presso i propri associati e a darne adeguata informativa ma la sua applicazione da parte degli istituti di credito non è automatica. Una volta aderito, ciascuna banca avrà successivamente 45 giorni di tempo per rendere l’intesa operativa.
Inoltre, per essere ammesse alla procedura, le imprese (beneficiarie solamente le PMI secondo i parametri della normativa comunitaria, ovvero con non più di 250 dipendenti – con posizioni effettive ai fini Inail attestate in base a DM10 – e con un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure con un totale di bilancio fino a 43 milioni di Euro) dovranno dimostrare buona salute gestionale ed essere quindi pagatori “in bonis” alla data del 30 settembre 2008 nonché, al momento della presentazione della domanda, non presentare partite debitorie in quanto “ristrutturate” o “in sofferenza” oppure procedure esecutive in corso.
Risulteranno, pertanto, decisivi gli indirizzi assunti per la fase di monitoraggio successiva. Entro la metà di settembre, infatti, i firmatari dell’Avviso definiranno tale meccanismo in base alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse e questo consentirà di individuare eventuali modifiche e integrazioni da apportare all’Avviso.
Distinti saluti.
Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena
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