Circolari

Decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009 – Art 15 disciplina servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Circolare n° 266/2009 » 28.09.2009
Si informa che sulla Gazzetta ufficiale di venerdi us, n. 223 del 25 settembre 2009, è stato pubblicato il decreto legge in oggetto, recante "Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", che all’art. 15 introduce una serie di modifiche all’art. 23 bis del dl 112/08, convertito in legge n. 133/08, concernente la gestione dei servizi pubblici locali.
Prima di esaminare la norma - di cui si allega il testo - che dovrà essere comunque convertita in legge, si evidenzia che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nei pareri sinora resi ai sensi appunto dell’art. 23 bis sulla ammissibilità della gestione in house, cioè tramite affidamento diretto a società interamente pubblica, ha avuto modo di precisare che talune attività non rivestono carattere di servizio pubblico locale, essendo strumentali all’attività dell’ente affidante.
Pertanto, ad avviso dell’AGCM, non sono servizi pubblici locali la riscossione dei tributi locali, compresa la tariffa igiene ambientale (TIA), i servizi di pulizia e di portierato, la gestione/manutenzione del verde, i servizi di manutenzione ordinaria di immobili o di impianti, la cd. gestione calore, la gestione di eventi e la promozione di risorse culturali, la refezione scolastica, la gestione di ippodromi o di palestre comunali.
Si rileva inoltre che il comma 1, lettera a, prevede una integrazione al 3° periodo del comma 1 dell’art 23 bis; non è ben chiaro il collegamento, ma la volontà legislativa è nel senso di escludere dalla riforma gas, energia e trasporto regionale ferroviario.
La nuova regolamentazione dovrebbe quindi riguardare "solo" la gestione dei rifiuti urbani,il trasporto pubblico locale (diverso dal trasporto regionale ferroviario) su gomma e metropolitano, quindi, nonché le risorse idriche e talune attività di minor incidenza economica come le farmacie comunali o la gestione di parcheggi comunali, comunque caratterizzati da un sistema di concessione di servizio con corrispettivo per la gestione da parte del cittadino-utente.
Viene quindi meno uno dei presupposti fondamentali assunti per l’emanazione, l’anno scorso, dell’art. 23 bis, ovvero la ravvisata esigenza di una disciplina unitaria come cornice di riferimento per tutti i servizi pubblici locali.
Tanto premesso per quanto riguarda il campo di applicazione, si osserva che la nuova regolamentazione prevede in via prioritaria l’affidamento mediante gara o a società mista con partner operativo individuato con procedura ad evidenza pubblica, che dovrà avere una quota di partecipazione non inferiore al 40%.
Si chiarisce quindi un aspetto, rimasto in ombra nel "vecchio" testo dell’art. 23 bis, concernente l’ammissibilità del modello della società mista, che viene configurato in coerenza con i prevalenti indirizzi giurisprudenziali e dottrinari.
L’affidamento diretto, cd. in house, viene previsto come eccezionale, subordinato alla presenza di una serie di condizioni individuate e soggetto a parere preventivo e non vincolante dell’AGCM.
Si prevede altresì un periodo transitorio differenziato per fattispecie ai fini della messa a regime del nuovo sistema, che in sostanza prolunga il periodo transitorio che era stato fissato l’anno scorso; gli affidamenti alle società cd. quotate già in essere alla data del 1° ottobre 2003 sono fatti salvi fino alla scadenza del contratto se si procederà ad una privatizzazione parziale del capitale delle stesse entro il 31 dicembre 2012.
La normativa qui sinteticamente riassunta, presentata da media e da forze di governo come un provvedimento di liberalizzazione del mercato, in realtà suscita notevoli perplessità, formali e sostanziali.
Nella gestione dei rifiuti, ai sensi della legislazione di settore, gli affidamenti dovrebbero avvenire solo previa definizione dei cd. ATO (Ambiti territoriali ottimali) e procedura di gara; con la nuova disciplina si reintroduce invece l’affidamento diretto, sia pure con condizioni restrittive.
La disciplina delle società miste, se non verrà modificata, appare del tutto incongrua; infatti i soci privati delle stesse, in quanto aventi una partecipazione di controllo ai sensi del codice civile, non potranno partecipare a gare (comma 9).
La disciplina delle cd. quotate, pur apprezzabile nello spirito, non è coerente con il diritto comunitario, che esclude la legittimità di affidamenti diretti a società con presenza di capitale privato.
Si osserva infine che viene rinviato, con modalità che saranno definite in sede di regolamento attuativo, l’obbligo di rispetto del patto di stabilità da parte delle "municipali": si tratta di un obbligo già esistente nell’ordinamento, secondo gli indirizzi della Corte dei Conti, che con la legge in questione a parole viene affermato, ma in realtà viene procrastinato.
Non mancheremo di tenere informate le aziende sugli sviluppi.
Distinti saluti.
Giuseppe Gherardelli
Responsabile Area Mercato dei Servizi
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