Circolari

Fondi interprofessionali per la formazione continua. Modifiche all’impianto normativo di riferimento. Circolare INPS n.107/2009.

Circolare n° 285/2009 » 15.10.2009

La normativa in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua è stata oggetto di significative innovazioni. In particolare, l’art.19, comma 7-bis, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’art. 7-ter, comma 10, della legge 9 aprile 2009, n. 33, hanno apportato modifiche al quadro normativo di riferimento.

Le nuove disposizioni incidono sulla disciplina che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali, sul fronte delle adesioni e delle revoche e degli effetti finanziari che da queste conseguono, anche in termini di mobilità tra i Fondi medesimi e comportano per l’INPS significativi cambiamenti alle attività procedurali e gestionali fino ad oggi espletate.

Con circolare n.107 del 1°ottobre u.s. che si allega, l’INPS ha quindi fornito importanti indicazioni, alcune delle quali vengono incontro a formali richieste avanzate da Confindustria al fine di garantire, attraverso l'unico intermediario in grado di farlo (cioè l'INPS), un'immediata comunicazione tra i Fondi in ordine ai cambiamenti di scelta tra un Fondo e l'altro.

In particolare, si segnala quanto segue:

1) Modalità di adesione/revoca.

Poiché la nuova formulazione della norma supera implicitamente la precedente impostazione (che, nel fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine per esprimere le adesioni e/o le revoche, stabiliva che gli effetti delle stesse decorressero dal 1° gennaio dell’anno successivo) l’INPS, oltre a confermare l’utilizzo della denuncia contributiva come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai Fondi e/o revoche con contestuale trasferimento ad altro Fondo, ha stabilito che le scelte vengano esercitate durante l’intero anno solare e di far decorrere gli effetti di queste ultime dal periodo di paga nel quale le stesse vengono indicate, e non più dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2) Mobilità tra Fondi interprofessionali.

La nuova normativa introduce – anche se con alcune limitazioni - la possibilità di trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.

Le aziende interessate alla mobilità tra Fondi dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- comunicare la revoca dal precedente Fondo, utilizzando i codici "REVO" e/o "REDI";

- inserire, contestualmente, il codice del nuovo Fondo al quale intendono trasferirsi.

Non possono essere prese in considerazione modifiche di adesioni a Fondi non accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca.

Nei casi di mobilità tra Fondi, l’INPS attribuirà al nuovo Fondo prescelto le risorse economiche a partire dal periodo di paga nel quale la mobilità viene indicata.

Inoltre, in relazione alle variazioni legislative intervenute, l’INPS implementerà il sistema di scambio di comunicazioni con i Fondi interprofessionali, fornendo mensilmente un flusso informativo contenente:

- le variazioni intervenute in tema di mobilità (matricola e denominazione aziendale, mese della comunicazione di revoca e nuovo Fondo prescelto);

- le comunicazioni in tema di mobilità cui non è stato dato seguito, in quanto non conformi alle modalità stabilite (matricola e denominazione aziendale,mese della comunicazione e Fondo indicato);

- le revoche senza mobilità su altro Fondo interprofessionale (matricola e denominazione aziendale, mese della comunicazione di revoca). 

Cordiali saluti.

Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena


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