Circolari

Aggiornamento sulle azioni di sostegno alle PMI ex accordo ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Accesso al primo plafond con scad. 28 febbraio 2010.

Circolare n° 012/2010 » 13.01.2010

Come noto, grazie all’accordo quadro siglato lo scorso 28/5/09 tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Cassa  Depositi e Prestiti (CDP), quest’ultima ha messo a disposizione delle banche un plafond complessivo di 8 miliardi di euro per facilitare l’accesso al credito delle PMI (riferimenti normativi: Art. 22, co. 3, D. L. 185/2008 convertito con L. 2/2009, c.d. “decreto anticrisi” e art. 3, co. 4 bis D.L. 5/2009 convertito in L. 33/2009).

Il Plafond è stato diviso in due tranche: la prima, di 3 miliardi di Euro, per le richieste inoltrate fino al 28 febbraio 2010 e la seconda, di 5 miliardi di Euro, per richieste da inoltrare successivamente a questa data.

La provvista fondi di CDP è perciò disponibile unicamente attraverso le banche aderenti al progetto (cd. “Contraenti del Finanziamento”), le quali si impegnano a utilizzarla per erogare prestiti a medio-lungo termine alle PMI per iniziative relative ad investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero volte a fare fronte ad esigenze di incremento del capitale circolante (cd. “Operazioni finanziabili”). I finanziamenti dovranno avere una durata superiore a 12 mesi e potranno anche essere stati deliberati dalla banca in data anteriore alla sottoscrizione del proprio contratto di finanziamento con la CDP.

Il rapporto di finanziamento si instaura quindi tra la PMI richiedente e la banca finanziatrice e verrà regolato dalle condizioni del mercato creditizio e dai requisiti e garanzie dell’impresa nel rapporto fiduciario con la Banca. Successivamente, sarà la stessa banca che richiederà la provvista fondi a CDP attivando con essa un rapporto fiduciario diretto.

Di conseguenza, la PMI non entra mai in rapporto diretto con CDP la quale, a sua volta, non influenza né monitora i procedimenti di istruttoria e/o di delibera interni delle banche aderenti all’accordo, trattandosi di processi nell’ambito di esclusiva competenza e responsabilità dei relativi finanziatori, i quali determinano in autonomia le condizioni di finanziamento assumendone il relativo rischio.

Analogamente per le garanzie: è sempre la banca finanziatrice che, svolgendo l’analisi del merito del credito dell’impresa, in caso di esito positivo, accede alla garanzia SACE (pari al 50% dell’importo finanziato) messa a disposizione del sistema bancario in relazione ai finanziamenti concessi alle PMI su provvista CDP, grazie alla ulteriore convenzione poi siglata tra ABI e la stessa SACE il 30/6/2009, nella parte relativa all’ambito di operatività 2 (per l’ambito di operatività 1 della medesima, si veda circolare FISE prot.65856CO, n. 353/2009, in relazione alle anticipazioni bancarie alle imprese con crediti verso la P.A).

Infine, sempre in relazione all’ accordo ABI-CDP, si segnala che esso stabilisce che nel contratto di finanziamento siglato tra la PMI e la Banca venga specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP con l’indicazione del relativo costo; viene inoltre fatto espresso divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell’eventuale cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.

Per coloro che avessero interesse ad accedere al suddetto programma, FISE sta attivando contatti con le banche aderenti all’accordo citato, affinché le proprie associate possano avvalersi delle migliori condizioni di accesso alla provvista CDP.

Con riserva di fornire gli ulteriori aggiornamenti, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente 
Giulio Quercioli Dessena


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