Circolari

Sgravio contributivo per il 2009 sui premi previsti dalla contrattazione di secondo livello - Decreto 17 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale 11/03/2010 n. 58).
Circolare n° 086/2010 » 16.03.2010
Tale sgravio contributivo:
– per i datori di lavoro, è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
– per i lavoratori, è pari ai contributi previdenziali a loro carico.
In attuazione della legge n.247/2007 il decreto interministeriale 7 maggio 2008 ha stabilito i criteri di priorità per l’accesso nel 2008 allo sgravio ed ha determinato la sua misura massima nel 3% della retribuzione.
A causa del limitato stanziamento finanziario fissato per legge (650 milioni annui) è stato attivato per il 2008 un meccanismo di “click day” (con ciò intendendosi un preciso termine temporale allo scoccare del quale le aziende erano tenute ad attivare la richiesta per via telematica con graduatoria formata in base al momento di invio della richiesta), che ha comportato l’esclusione dal beneficio di una notevole percentuale di aziende.
Decreto interministeriale per il 2009
Per evitare che anche per il 2009 si rendesse necessario un nuovo “click day” (considerato lo stanziamento annuo di 650 milioni ) Confindustria aveva chiesto al Governo un meccanismo che assicurasse l’accesso diretto e certo al beneficio per tutti gli aventi titolo.
Il Decreto 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 58 dell’11 marzo u.s., anche in considerazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, (che, tra l’altro, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello), ha concesso con effetto dal 1° gennaio 2009 ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti (650 milioni di euro), uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita.
Le risorse per il finanziamento sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale (in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia).
Sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate il suddetto tetto può essere rideterminato per il 2009.
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo le caratteristiche dei contratti sono ovviamente le stesse di quelle fissate nel 2008.
Quindi i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
b) prevedere erogazioni:
1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
oppure 2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Del pari identiche allo sgravio per il 2008 sono le altre condizioni (rispetto dei trattamenti economici e normativi contrattuali e regolarità contributiva).
Per le imprese di somministrazione lavoro si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Ai fini dell'ammissione allo sgravio i datori di lavoro devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel 2009 per le quali si chiede lo sgravio entro il limite massimo del 2,25% e il numero dei lavoratori beneficiari;
e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
L’ammissione allo sgravio avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l’Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. Ai fini del rispetto del tetto di spesa l’INPS – ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse - provvederà all’eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda, in misura proporzionale alla quota eccedente il predetto limite, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(Giulio Quercioli Dessena)
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