Circolari

Nuova “mediazione” civile obbligatoria per controversie su risarcimento danni, condominio, locazione, diritti di proprietà e usufrutto. - D.Lvo n. 28 del 5 marzo 2010

Circolare n° 111/2010 » 01.04.2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 è stato pubblicato il D.lgs. n. 28 del 2010, recante l’“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

Con il Decreto n. 28 è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tribunale.

In base alle nuove disposizioni, chiunque può rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista al fine di addivenire in tempi ragionevoli ad un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia civile e commerciale.

In alcune materie ritenute particolarmente conflittuali (quali condominio, locazione, diritti di proprietà usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli), il ricorso alla mediazione sarà obbligatorio prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.

Negli altri casi, le parti possono liberamente decidere di avvalersi della mediazione ovvero è lo stesso giudice che può invitare le parti, nel corso di un processo, a risolvere la lite davanti all’organismo di conciliazione. Se, a seguito della mediazione, viene raggiunto un accordo, questo, una volta omologato dal Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Qualora l’accordo non venga raggiunto, il mediatore può, comunque formulare una proposta di conciliazione che le parti possono accettare o meno. In caso di mancata accettazione, le parti potranno proseguire con il normale iter giudiziario.

Per poter accedere alla mediazione è sufficiente una semplice domanda scritta, senza particolari formalità , che deve essere depositata presso l’organismo di mediazione scelto.

Sono previste agevolazioni fiscali per esperire il procedimento: atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa (in particolare, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000. Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a quattro mesi.

Il Decreto (consultabile c/o http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=010G0050&tmstp=1270050797360) è entrato in vigore dal 20 marzo scorso e le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria acquisteranno efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore e dunque dal 20 marzo 2011.

Con riserva di successivi approfondimenti in relazione ai chiarimenti che saranno forniti dai competenti Uffici, inviamo cordiali saluti.

Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena


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