Circolari

Proposta di modifica della direttiva CE n. 2000/35 in materia di ritardo nei pagamenti – Aggiornamento sugli sviluppi in sede europea.
Circolare n° 161/2010 » 07.05.2010
Le modifiche principali concernono:
• La disciplina dei contratti con la Pubblica amministrazione, per i quali resta confermato il termine massimo di 30 giorni, estendibile a 60 in alcune particolari condizioni, ma non ulteriormente derogabile; nella Sanità, il termine è comunque di 60 giorni, non ulteriormente derogabile.
• Per i contratti tra imprese, il termine massimo è di 60 giorni, derogabile su specifico accordo delle parti, a condizione che non determini un danno ingiusto per una delle parti contraenti.
• L’interesse moratorio è pari al tasso di riferimento aumentato di almeno 9 punti percentuali (attualmente, si ricorda, l’aumento previsto è di 7 punti percentuali); è stata però soppressa la penalità aggiuntiva del 5% originariamente prevista.
Alla fine del mese di maggio dovrebbe aversi, salvi possibili rinvii, l’esame in sede plenaria da parte del Parlamento europeo; in tale sede sono previsti ulteriori interventi emendativi; allo stato, inoltre, non risulta ancora raggiunta una intesa nell’ambito del Consiglio.
Stiamo intervenendo sia come TAiiS che congiuntamente alle diverse Associazioni europee cui i componenti del TAiiS partecipano per sostenere il processo di approvazione della nuova direttiva, che sia pure per alcuni aspetti migliorabile, risponde alle esigenze delle imprese di avere un contesto di riferimento più sicuro di quello assicurato dalla legislazione vigente. Inoltre, stiamo ponendo all’attenzione del Governo italiano e del legislatore comunitario il problema degli accordi transattivi successivi, che spesso ledono diritti e aspettative legittime delle imprese e che quindi, negli appalti pubblici, dovrebbero essere disciplinati in senso limitativo.
Si coglie, sul punto, l’occasione per segnalare come la Corte dei conti, Sezioni Unite, con delibera del 26 marzo us, anche questa disponibile a richiesta, preso atto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso la legittimità della fissazione di termini di pagamento maggiori di quelli previsto dalla direttiva 2000/35 e dal d.lgs. 231/2002 di attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni in sede di bando, suggerisca di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “premiare” l’offerente che proponga termini di pagamento o accetti interessi moratori più favorevoli di quelli legali; in tal modo, asserisce la Corte dei Conti, si supererebbero le censure del CdS in quanto le condizioni di pagamento sarebbero “concordate” e non fissate unilateralmente in sede di bando e pertanto, afferma la Corte di Conti, sarebbero rispettate le richiamate norme comunitarie e nazionali di attuazione. Si tratta di una impostazione che sicuramente non sarebbe più sostenibile se venisse approvata la menzionata proposta di modifica della direttiva 35 così come sopra riassunta.
Restando a disposizione, si fa riserva di tenere informate le associate sugli sviluppi.
I migliori saluti.
Giuseppe Gherardelli
Responsabile Area Mercato dei Servizi
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