Circolari

Ritardo nei pagamenti – Determina dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2010.
Circolare n° 273/2010 » 30.07.2010
Ricordato che le “Determinazioni” sono gli atti a carattere generale con natura regolatoria e di indirizzo per le Stazioni appaltanti pubbliche emessi dall’Autorità di vigilanza, rileviamo che la Determina in oggetto, i cui contenuti ci erano stati già anticipati al Convegno TAIIS/OO.SS.LL del 5 novembre u.s. dal Consigliere Alessandro Botto, ma che poi era stata sottoposta a ulteriore revisione critica, costituisce specifico frutto dei nostri interventi sia come FISE che come TAIIS.
La Determina, la cui emanazione era stata preceduta da una serie di audizioni di rappresentanze di categoria, tra cui il TAIIS, nei contenuti esamina il delicato quadro economico determinato dal negativo fenomeno e, sotto il profilo giuridico, riepiloga efficacemente il quadro determinatosi per effetto dei diversi provvedimenti intervenuti in materia e delle diverse sentenze emesse.
Da segnalare che l’Autorità assume a riferimento principale per la definizione delle linee di indirizzo per le Stazioni appaltanti quanto considerato dal Consiglio di Stato con le proprie rigorose pronunce in materia (cfr da ultimo n. 469/2010, non richiamata espressamente) nelle quali si afferma che la P.A. non ha il potere di stabilire unilateralmente le conseguenze del proprio inadempimento contrattuale (come gli interessi moratori o le conseguenze del ritardato pagamento), né può subordinare la possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità, per iniquità, vessatorietà e mancanza di specifica approvazione.
Ulteriormente, e in divergenza con recente orientamento della Corte dei Conti e del Tar Piemonte (su cui cfr. nostra circolare n. 186/2010 già richiamata) l’Autorità afferma che non appare legittimo neanche attribuire, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un punteggio premiante all’impresa che offra alla PA maggiore dilazione nei termini di pagamento o saggi di interesse moratorio più contenuti.
Pertanto l’Autorità conclude nel senso che:
1) le stazioni appaltanti devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonche' dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori d al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo.
2) le stazioni appaltanti non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ne' prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Alleghiamo per comodità la Determinazione commentata e ci riserviamo di ulteriormente informare le aziende sugli sviluppi della questione, considerato che sotto il profilo giurisprudenziale la cennata decisione del TAR Piemonte è stata impugnata al Consiglio di Stato e che la direttiva comunitaria n. 35 del 2000 è, come noto, in fase di revisione: non mancheranno pertanto le occasioni.
I migliori saluti.
Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena
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