Circolari

Approvazione della Direttiva Europea sui ritardi di pagamento.
Circolare n° 365/2010 » 22.10.2010
In data 20 ottobre u.s., il Parlamento Europeo ha approvato con 612 voti favorevoli e solo 12 contrari (21 gli astenuti) la proposta di Direttiva formulata dalla Commissione Europea in tema di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nel testo che a inizi ottobre era stato concordato nell’ambito del cd. trilogo, cioè tra Commissione, Consiglio e Parlamento
La nuova Direttiva, che modifica la direttiva n. 35/2000, recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002, stabilisce regole più certe e stringenti rispetto a quelle vigenti per il pagamento delle transazioni commerciali, sia tra privati che tra imprese e PA, come emerge dalla tabella di raffronto qui di seguito riportata.
Normative a confronto |
Ambito |
D.Lgs.231 |
Proposta di Direttiva 2010 |
Pagamenti per transazioni B2B(Business to business) |
Libertà contrattuale. In assenza di una scadenza convenuta tra le parti, 30 gg. |
60 gg. salvo altri accordi contrattuali che non rechino danno al creditore. |
Pagamenti per transazioni B2PA (Business to Public Administration) |
Libertà contrattuale. In assenza di una scadenza convenuta tra le parti, 30 gg. |
30 gg. estendibili a 60 gg. per quelle PA soggette ai requisiti di trasparenza fissati nella Direttiva 2006/111/EC o che svolgano attività di assistenza medico-sanitaria. |
Tasso di interesse |
Tasso d'interrsse BCE + 7/% |
Tasso d'interesse BCE + almeno 8% |
Risarcimento dei costi di recupero |
Dovuto solo qualora il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. |
Dovuto sempre e sulla base di una somma minima di Euro 40 (maggiorabile in relazione al valore della transazione) e con effetto automatico. |
Pratiche contrattuali inique |
Nessuna disposizione |
Accordi contrattuali che escludano gli interessi di mora, il risarcimento dei costi di recupero o che indichino termini di pagamento difformi da quelli indicati negli artt. B2B e B2PA sono iniqui e dunque irricevibili. |
Procedure di recupero delle somme |
Nessuna disposizione |
Il decreto ingiuntivo deve essere emesso di norma entro i 90 gg. dall'avvio della procedeura giudiziaria. |
La nuova Direttiva in materia di ritardo nei pagamenti è stata seguita dalla FISE, come noto, sin dalla presentazione della originaria Proposta attraverso rapporti attivati con la stessa Commissione e successivamente, con esponenti del Parlamento europeo, e con specifiche iniziative tra le quali ricordiamo il Convegno dello scorso anno al CNEL.
La nuova Direttiva dovrà essere recepita entro il termine di due anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE; da parte nostra, l’impegno a stimolare Governo e Parlamento ad un recepimento con tempi e contenuti adeguati. Anche a tale fine, si segnala anche nella presente circolare il Convegno che stiamo organizzando presso il CNEL per il 2 dicembre pv., in merito al quale ci riserviamo di dare informativa specifica non appena definito il programma.
Nel riservarci ulteriori comunicazioni e nel rimanere, comunque, a disposizione per ogni approfondimento, inviamo cordiali saluti.
Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena
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