Circolari

Decreto Legge “Misure urgenti in materia di sicurezza” – Norme interpretative, modificative e attuative dell’art. 3 Legge n. 136/2010.
Circolare n° 376/2010 » 08.11.2010
Nel decreto in oggetto sono state inserite le norme interpretative, modificative e attuative dell’art. 3 della legge n. 136/2010 (Piano antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da tempo sollecitate per risolvere alcune delle criticità emerse nella fase di prima applicazione della norma.
In particolare, pur non essendo ancora in possesso del testo definitivo, i principali interventi del decreto in tema di tracciabilità dovrebbero riguardare i seguenti aspetti:
tempistica: dovrebbe essere stato previsto un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 136 (7 settembre 2010) entro il quale dovranno essere adeguati i contratti stipulati precedentemente a tale data, compresi quelli da essi derivanti. La norma dovrebbe invece applicarsi con efficacia immediata ai contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010, come già stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 9 settembre u.s..
soggetti obbligati: la nozione di filiera dovrebbe intendersi riferita ai subappalti come definiti dall’art. 118, co. 11, d. lgs. n. 163/2006 e ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. Sul punto ci riserviamo comunque ulteriori approfondimenti.
strumenti di pagamento: al bonifico bancario o postale dovrebbero essere stati equiparati tutti gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (es. Ri.Ba., assegni non trasferibili, carte prepagate). Questi strumenti sarebbero quindi utilizzabili indistintamente per tutte le tipologie di pagamento previste dalla norma.
conti correnti dedicati: dovrebbe essere stato chiarito che possono essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali (compresi quelli già esistenti) anche promiscuamente per più commesse (pubbliche e private), dal momento che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse, a condizione che il conto o i conti utilizzati siano comunicati per ciascuna commessa pubblica. Risulta inoltre essere stato precisato che la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati va effettuata entro 7 giorni dalla loro accensione; nel caso di conti correnti già esistenti, gli estremi dovrebbero essere comunicati dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie attinenti la commessa pubblica.
CUP/CIG: in relazione a ciascuna transazione, dovrebbe essere stato previsto l'obbligo di riportare sugli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, se obbligatorio, anche il codice unico di progetto (CUP).
risoluzione del contratto: il decreto dovrebbe aver stabilito che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto (anziché la risoluzione espressa da attivarsi a istanza di parte, come previsto precedentemente).
sanzioni: risulta essere stato chiarito che le sanzioni previste dall’art. 6 devono essere applicate dal prefetto e che l’eventuale opposizione deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
Ci riserviamo di informare più dettagliatamente le aziende sui particolari delle norme interpretative di cui al decreto legge in oggetto, all’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena
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