Circolari

Decreto Legge 12 Novembre 2010 – Capo III: Disposizioni sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari.
Circolare n° 385/2010 » 15.11.2010
In particolare, si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 6 e 7 con i quali sono stati apportati alcuni significativi interventi di carattere correttivo ed interpretativo al testo dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.
Nello specifico, l’intervento del legislatore sul delicato e complesso tema in questione si è articolato attraverso la formulazione di:
1) disposizioni interpretative ed attuative – contenute all’articolo 6 del sopra menzionato decreto legge;
2) disposizioni modificative – contenute all’articolo 7 del medesimo decreto legge.
Rinviando alla lettura del documento - allegato alla presente - di approfondimento degli elementi di novità introdotti, in estrema sintesi ricordiamo quanto segue:
a) è stata definitivamente chiarita la “portata applicativa delle disposizioni in tema di tracciabilita”. e’ stato infatti specificato che le disposizioni troveranno applicazione:
1) ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della citata Legge – n. 136, ovvero a partire dal giorno 7 settembre 2010 - ed ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti;
2) per i contratti stipulati anteriormente alla sopra menzionata data del 7 settembre u.s., ed ai contratti di subappalto ed ai subcontratti da essi derivanti, entro il termine di 180 giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 7 marzo 2011).
b) è stato precisato che l’espressione “anche in via non esclusiva” riferita ai conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, si interpreta nel senso che i conti correnti potranno essere utilizzati anche promiscuamente per più commesse (purché per ciascuna commessa pubblica sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010, vale a dire degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi), e nel senso che sui medesimi conti potranno essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche.
c) con riferimento alle modalità di effettuazione dei movimenti finanziari che dovranno transitare sui conti correnti bancari o postali, è stato generalizzato l’ampliamento delle tipologie degli strumenti utilizzabili: in tal senso, l’espressione “bonifico bancario o postale” è stata generalmente sostituita dalla seguente: “bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.
Si rileva, per completezza, che il comma 3 dell’art. 3, non modificato dal decreto, nella parte relativa ai pagamenti giornalieri inferiori a 500,00 euro viene ritenuto applicabile anche agli affidamenti cd in economia (cottimo fiduciario e amministrazione diretta).
Quanto sopra premesso, si evidenzia che le cennate modifiche sembrano risolvere e chiarire molti degli aspetti controversi, pur residuando perplessità anche importanti; a parte il mancato coordinamento formale al nuovo testo dell’art. 3 delle previsioni di cui all’art. 6 della legge (sistema sanzionatorio) - che ancora fa riferimento esclusivo al CUP e alle operazioni tramite banca o Poste -, non è risolto il problema delle cd. piccole spese di cantiere, spesso necessariamente effettuate per contanti.
Problematica rimane anche la precisa definizione di “filiera delle imprese”, in relazione alla nozione, atipica, di “sub-contratto”, nonostante i chiarimenti contenuti nell’art. 6 del Decreto legge; si osserva peraltro che la lettura dell’articolato in combinato disposto con l’art. 118, comma 11 (cfr. anche l’ultimo periodo dello stesso), del d.lgs. 163/2006 e smi farebbe propendere per una interpretazione estesa della nozione di sub-contratto.
Si allega il testo, come ricostruito dagli uffici, delle disposizioni di cui all’art. 3 e 6 della legge 136/10, nonché il testo dell’art. 6 del decreto, contenente le norme interpretative e applicative. Si allega anche, per quanti interessati, una scheda di approfondimento elaborata dagli uffici.
In considerazione del fatto che il provvedimento in oggetto deve essere convertito in legge, con possibili modifiche, e che risulta persistente l’attenzione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici sulla materia, non escludendosi interventi regolatori, si invitano le imprese a far pervenire ogni osservazione critica utile.
Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento su quanto sopra, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena
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