Circolari

Festività del 17 marzo 2011- 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Compensazione con costi relativi a festività soppressa 4 novembre.
Circolare n° 098/2011 » 01.03.2011
Si fa seguito alla circolare n.51/2011 del 4 febbraio scorso, per informare che è stato pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011 il decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011 recante “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011” (cfr. in allegato).
Il decreto conferma (cfr. art. 1, comma 1) che, limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Dal punto di vista giuslavoristico, ne deriva che, riguardo alla giornata del 17 marzo 2011 – festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia – trovano applicazione le ordinarie disposizioni in materia di giorni festivi.
Quanto agli effetti derivanti dalla mancata prestazione, il secondo comma dell’art. 1 (premesso che la norma ha la finalità, “…. di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private…”), va interpretato nel senso che il costo derivante dall’introduzione della nuova festività dovrà essere “compensato” con i costi ordinariamente sostenuti, in virtù delle discipline contenute nei singoli c.c.n.l. (o in eventuali accordi aziendali), in relazione alla festività soppressa del 4 novembre.
In altre parole, il senso della disposizione è che ogni effetto economico, inteso nel senso più lato (“…gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali….”), che il datore di lavoro avrebbe dovuto sostenere, nell’anno 2011, in relazione alla festività soppressa del 4 novembre, non dovrà essere sostenuto. E ciò indipendentemente dal momento in cui il beneficio derivante dalla festività soppressa del 4 novembre sia stato disciplinato o riconosciuto e dalla circostanza che nel vigente c.c.n.l. (o in eventuali accordi aziendali) applicati dall'impresa sia esplicitamente individuata la relazione tra quel beneficio e la soppressione della festività.
Pertanto, il maggior costo riconducibile all’istituzione, per il solo anno 2011, della nuova festività del 17 marzo troverà una “compensazione” nel minor onere conseguente alla mancata applicazione dei benefici in qualsiasi modo correlati e/o derivanti dalla soppressione della festività del 4 novembre.
Rispetto all’ipotesi del trattamento da riservare ai lavoratori che presteranno la loro opera il 17 marzo, il decreto legge n. 5/2011 non contiene un esplicito richiamo all’art. 5 della legge n. 260 del 1949, che appunto disciplina il trattamento riservato ai lavoratori che prestano la loro opera nelle festività nazionali.
Per evidenti ragioni sistematiche, riteniamo comunque applicabile tale disposizione in relazione alla festa nazionale del 17 marzo 2011.
Distinti saluti.
Responsabile Area Mercato e Lavoro
Giancarlo Cipullo
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