Circolari

Detassazione - Sottoscrizione accordo Confindustria - CGIL, CISL, UIL 8 marzo 2011.
Circolare n° 144/2011 » 21.03.2011
Facciamo seguito alle circolari nn. 68 e 71 del 2011 nonché alle precedenti sul tema, per informarvi che l’8 marzo u.s. Confindustria ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un accordo volto a consentire alle imprese associate che non hanno contrattazione aziendale l’accesso all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (cfr. in allegato).
Con le organizzazioni sindacali è stato, infatti, concordato il testo di un “modello” di accordo quadro territoriale che, anche in considerazione delle indicazioni interpretative contenute nella circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 (vedi precedenti circolari sopra citate), recepisce i contenuti dei contratti collettivi nazionali applicati in azienda (cfr. punto 2, quarto paragrafo della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011).
La stipulazione di accordi quadro territoriali consente, dunque, alle imprese associate interessate, di riconoscere l’agevolazione fiscale anche per gli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, che abbiano determinato incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Posto che la legge attribuisce un autonomo valore negoziale agli accordi territoriali (così come a quelli aziendali che però, ovviamente, esulano dalla sfera di efficacia dell’accordo interconfederale), al fine di evitare ogni possibile contestazione sulla validità di tali accordi, si consiglia di utilizzare il modello allegato avendo l’accortezza di non replicarlo pedissequamente.
In particolare, ove ritenuto opportuno, si potrà ampliare o adattare l’elencazione esemplificativa degli istituti che possono beneficiare del trattamento fiscale di favore.
Sempre in considerazione dell’autonomo valore negoziale che assume la sottoscrizione dell’accordo territoriale, deve intendersi che l’applicazione del beneficio fiscale potrà aver luogo solo in relazione alle prestazioni espletate successivamente alla sottoscrizione del medesimo. Dunque, in attuazione dell’accordo territoriale quadro, non potrà applicarsi il beneficio fiscale a prestazioni rese prima della sua sottoscrizione.
Naturalmente, tale indicazione non vale per eventuali accordi aziendali che fossero già in vigore, ivi compresi quelli che siano stati sottoscritti in attuazione delle indicazioni contenute nella più volte citata circolare n. 3/E.
Il modello di accordo quadro territoriale prevede inoltre:
• la possibilità per le imprese multilocalizzate di estendere il beneficio fiscale anche alle sedi o agli stabilimenti situati al di fuori della provincia o del territorio di riferimento;
• l’obbligo per l’impresa di informare la RSU nonché di dare comunicazione ai lavoratori dell’attuazione dell’intesa;
• il carattere cedevole e sussidiario dell’accordo quadro rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali applicate dall’impresa.
L’intesa è stata sottoscritta per adesione, in data 11 marzo, anche dalla UGL.
Cordiali saluti.
Responsabile Area Mercato e Lavoro
Giancarlo Cipullo
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