Circolari

Ritardo nei pagamenti - Consiglio di Stato sentenza n. 4867/2011.
Circolare n° 152/2011 » 24.03.2011
Si segnala la decisione in oggetto, ottenuta da Angem/FIPE che come noto partecipa attivamente ai lavori congiunti in sede TAiiS, nella quale il Consiglio di Stato, riformando la pur parzialmente favorevole decisione resa dal TAR Piemonte, ha affermato che l’intento della P.A. di proporre un accordo in deroga deve essere reso pubblico già con il bando e con la lex specialis, e non successivamente, al momento della stipula del contratto, perché possa essere subito consentita alle parti, alle Associazioni di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 231/2002 ed al Giudice la verifica della sua legittimità.
Il Consiglio di Stato ha pertanto annullato la determinazione della Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino di rinviare, in sede di successiva stipulazione del contratto, la negoziazione dei termini di pagamento e del saggio degli interessi di mora, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, ai flussi finanziari di cassa in entrata a disposizione dell’azienda e ai tempi tecnici necessari alle verifiche dell’esistenza del debito.
Nel rilevare che la decisione in oggetto è disponibile a richiesta, come anche l’impugnata sentenza del TAR Piemonte, si evidenzia, a commento, che a fronte di un orientamento giurisprudenziale prevalente, richiamato e fatto proprio anche dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella recente Determinazione n. 4 del 7 luglio 2010, ai sensi del quale devono considerarsi inique le clausole di un bando di gara con cui la stazione appaltante pubblica stabilisca unilateralmente un termine di pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli stabiliti dall'art. 4 del decreto 231/02, nonché un saggio di interesse diverso da quello previsto dall'art. 5, altro orientamento, cui partecipa anche l’impugnata TAR Piemonte, si interroga sulle possibilità che anche la PA, come il privato, possa “concordare” condizioni di pagamento difformi da quelle previste come riferimento dalle norme comunitarie (in merito alla decisione del TAR Piemonte si rinvia alla nostra circolare n, 186/2010 e ivi richiami anche agli orientamenti della Corte dei Conti, coerenti con questa “seconda” impostazione).
In questo quadro, sommariamente delineato, si colloca la decisione in oggetto, che sembra “aprire” a che la SA pubblica, in sede di predisposizione della “lex specialis” di gara, possa proporre un accordo in deroga, che però - come già rilevato sopra - deve essere reso pubblico già con il bando, perché ne possa essere subito consentita la verifica di legittimità. Da evidenziare, peraltro, che l’ipotesi resta, nella fattispecie in esame, del tutto teorica e che con il recepimento della nuova direttiva comunitaria in materia l’orientamento giurisprudenziale richiamato, già oggi non prevalente, appare destinato ad avere minor sostegno argomentativo.
Distinti saluti.
Responsabile Area Mercato e Appalti Pubblici
Giuseppe Gherardelli
» Carta intestata
Circolari recenti
Circolare n° 211/2009
Ritardo pagamenti - TAR Lazio sentenza n. 6277/2009 – Illegittimità clausole di capitolato di appalto difformi dalle prescrizioni comunitarie.
06.07.2009 Leggi tuttoCircolare n° 209/2009
Decreto legge n. 78 recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – Art 9, ritardo nei pagamenti.
02.07.2009 Leggi tuttoCircolare n° 200/2009
Assemblea Straordinaria FISE 16 giugno 2009 - Approvazione modifiche statutarie.
19.06.2009 Leggi tuttoCircolare n° 199/2009
D.L n. 185 del 28 novembre 2008, conv. con mod. in L. n. 2 del 28 gennaio 2009 - decreti attuativi dei commi 3 e 3 bis dell’art. 9 sottoscritti dal Ministro dell’Economia e...
18.06.2009 Leggi tuttoCircolare n° 198/2009
Accordo Interconfederale 15 Aprile 2009- Aggiornamenti.
17.06.2009 Leggi tuttoPagina 154 di 185 pagine ‹ First < 152 153 154 155 156 > Last › Pagina precedente Pagina successiva