Circolari

Decreto legge n. 223, cd Bersani, conversione in legge – Servizi locali e in-house - Art. 13 e 15 – Sentenza Consiglio di Stato n. 4440/2006

Circolare n° 377/2006 » 03.08.2006

In data odierna la Camera dei deputati ha definitivamente approvato la legge di conversione - e modifica - del decreto legge Bersani su liberalizzazioni e concorrenza. Per quanto riguarda i processi di apertura dei mercati locali, si segnala l’art. 13, che prevede significativi limiti in alcuni settori di attività per le imprese pubbliche o a capitale misto, operanti per gli enti pubblici regionali o locali.

La norma prevede che, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, - con esclusione dei servizi pubblici locali -, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Tali società sono, ai sensi del comma 2, ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle precitate regole, pena la nullità degli atti stipulati.
La disposizione è completata da prescrizioni di diritto transitorio, relative alla cessazione delle attività non consentite o la cessione a terzi anche a seguito di scorporo.

Tra le modifiche del testo inserite in sede di conversione vi è l’esclusione espressa dal campo di applicazione della disposizione dei “servizi pubblici locali”; si tratta di una precisazione da porre in relazione alla presentazione di specifico disegno di legge delega sulla materia da parte del Governo.

La portata della nuova disciplina appare quindi piuttosto circoscritta; sono infatti escluse:
le società pubbliche o miste non partecipate da enti locali o regionali
le società pubbliche o miste che non operano in servizi ma nei lavori
le società che gestiscono “servizi pubblici locali”.

In merito a quest’ultima esclusione, si rileva che la nozione di servizio pubblico locale è desumibile fondamentalmente dal Testo Unico Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, e segnatamente dagli articoli 112 - che prevede essere servizi pubblici locali la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, nell’ambito delle competenze dell’ente – e 117, che collega il servizio pubblico locale alla tariffa, o comunque ad un corrispettivo specifico pagato dall’utenza.

In positivo, la norma dovrebbe riguardare le società locali che hanno come “base giuridica” l’ art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 legge finanziaria 2002, che prevede che le PP.AA. sono autorizzate, “anche in deroga alle vigenti disposizioni”, a “costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità … soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza”.

In via esemplificativa, nelle dichiarazioni di commento, sono stati fatti gli esempi delle società costituite per fornire servizi informaci o per la gestione immobiliare. In prima lettura, si rileva che in alcune situazioni si possono porre dubbi interpretativi e applicativi.

Sempre in materia di servizi pubblici locali, si rileva che in sede di conversione è stato corretto l’art. 15, precisando anche nel corpo della disposizione quanto prima era previsto solo nella rubrica e cioè che il rinvio di un anno del termine del 31 dicembre 2006 previsto dall’art. 113 del TUEL riguarda solo il settore delle risorse idriche. Si rileva che il settore delle risorse idriche sembra specificatamente destinato a non essere inserito nella liberalizzazione perseguita nel citato disegno di legge sui servizi pubblici locali o, meglio, sembra destinato ad una regolamentazione che ne assicuri la gestione “pubblica”.

Sul tema dell’ in-house nei servizi pubblici locali, si evidenzia peraltro la importante recentissima decisione del Consiglio di Stato menzionata in oggetto, che sarà argomento di separata specifica circolare per i settori interessati, che, in estrema sintesi, “recepisce” nel nostro ordinamento i principi fissati dalla più recente giurisprudenza comunitaria e in particolare dalle sentenze dell’11 gennaio 2005, c.d Halle e 13 ottobre 2005, c.d. Brixen, in merito alle quali si vedano le nostre circolari n. 259/05 e 304/2005 per i settori interessati.

Si allega il testo dell’art. 13 come ricostruito, in attesa peraltro della pubblicazione in Gazzetta del provvedimento.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


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